"Il box auto che il contribuente ha acquistato deriva da un intervento di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso e non da un intervento di “nuova costruzione” pertanto lo stesso non risulta agevolabile." E' questo il chiarimento fornito recentemente dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta 6 del 19 settembre 2018.
In particolare, il documento di prassi, affronta il caso di un contribuente che:
- in data 31/07/2017 ha acquistato da un’impresa costruttrice, mediante rogito notarile, un box auto situato al piano terra di un fabbricato con rilascio della relativa fattura; il box auto costituisce pertinenza dell’abitazione situata nel medesimo fabbricato;
- in data precedente al 31/07/2017 l’impresa di cui sopra ha dapprima acquistato l’intera proprietà del piano terra dello stesso stabile avente destinazione d’uso “Civili abitazioni” e successivamente ha effettuato lavori di trasformazione, con conseguente frazionamento e cambio di destinazione d’uso dei suddetti locali da civili abitazioni a “Box auto e Cantinole”, al fine di rivenderli.
L'impresa esecutrice ha negato il rilascio della certificazione relativa al costo di realizzo del box auto in quanto tale fattispecie non rientrerebbe nella detrazione IRPEF sulle spese sostenute per la realizzazione del box auto di pertinenza dell’appartamento di cui il contribuente istante è proprietario.
L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la correttezza dell'interpretazione dell'impresa esecutrice del lavori, in quanto come previsto all'articolo 16 TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi- D.P.R 917/86) . La detrazione è riconosciuta, per gli interventi “relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali”, nonché, per l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi di realizzo comprovati da apposita attestazione rilasciata dal costruttore, come chiarito con documenti di prassi.
Come chiarito, il termine "realizzazione” di autorimesse o posti auto è stato sempre inteso come esecuzione di un intervento “ex novo”; si tratta dell’unica fattispecie in cui le spese sostenute per interventi di nuova costruzione assumono rilevanza ai fini dell’agevolazione. Pertanto nella fattispecie prospettata, posto che il box auto che il contribuente ha acquistato deriva da un intervento di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo con cambio di destinazione d’uso e non da un intervento di “nuova costruzione”, lo stesso non risulta agevolabile.