Corretto trattamento fiscale per il funzionario/ agente europeo e per il coniuge, le Entrate con due interpelli hanno fornito chiarimenti su IRPEF, IVAFE e monitoraggio fiscale.
Nel caso di specie, l'interpello 7/2018 riguarda un contribuente che nel corso del 2017 è entrato in servizio alla Commissione Europea, trasferendosi in Belgio, iscrivendosi all'AIRE e mantenendo per tutto il periodo d'imposta domicilio fiscale all'estero. Inoltre, ha percepito redditi dalla Commissione Europea esenti da tassazione nazionale, e per quanto riguarda redditi di lavoro dipendente e conti correnti belgi, ha già presentato dichiarazione dei redditi. L'interpello 5/2018 riguarda la coniuge di tale contribuente. I contribuenti chiedono se il Regolamento Europeo n. 7 su privilegi e immunità UE prevale sull'accordo Italia-Belgio contro le doppie imposizioni e se pertanto:
- viene meno l'obbligo di presentare in Italia la dichiarazione dei redditi belgi
- viene meno l'obbligo di pagare l'IVAFE
- viene meno l'obbligo di compilare il quadro RW (conti esteri).
Nel rispondere, le Entrate hanno chiarito che, sulla base del quadro normativo delineato ed, in particolare, delle disposizioni contenute nell’articolo 13 del Protocollo n. 7, l’istante deve considerarsi ex lege fiscalmente residente in Belgio ai fini “dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni”.
Pertanto, l’istante dovrà considerarsi come soggetto fiscalmente non residente in Italia ai fini delle imposte sul reddito e conseguentemente dovrà dichiarare in Italia solo i redditi prodotti in tale Stato, che, secondo quanto si evince dall’istanza, non sussistono.
In merito al quesito in materia di IVAFE si evidenzia che tale imposta ha natura patrimoniale e si applica sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da parte di persone fisiche residenti in Italia. Anche in relazione a tale ambito impositivo si ritiene che l’istante non debba considerarsi fiscalmente residente in Italia e che, pertanto, non debba porre in essere i relativi adempimenti.
Infine, con riguardo agli adempimenti dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW del Modello Unico Persone Fisiche) si evidenzia quanto segue si ritiene che nell’anno di riferimento l’istante non debba porre in essere gli adempimenti dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale.
Le stesse considerazioni sono valide anche per il coniuge del funzionario/agente purchè nel corso del periodo d'imposta 2017 non abbia esercitato una propria attività professionale in Italia, nella quale deve ritenersi compresa sia l'attività lavorativa autonoma che dipendente.
Attenzione però: nel caso in cui la contribuente abbia svolto nel corso del 2017 una propria attività professionale non potendosi applicare la disposizione contenuta nell’articolo 13 del Protocollo n. 7 che ex lege attribuisce all’istante la residenza fiscale belga, il medesimo dovrà considerarsi fiscalmente residente in Italia; e pertanto dovrà
- dichiarare in Italia il reddito complessivo, formato da tutti i redditi posseduti,
- provvedere agli adempimenti in materia di IVAFE e di monitoraggio fiscale.