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AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO: SEMPLIFICAZIONI PER LA DICHIARAZIONE

2 minuti, Redazione , 21/09/2018

Amministratori di condominio: semplificazioni per la dichiarazione

Semplificazioni nella compilazione dei dichiarativi per gli amministratori di condominio nel caso di recupero del patrimonio edilizio su parti comuni

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Sono esonerati dalla compilazione della sezione III del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del modello 730 gli interventi di recupero del patrimonio edilizio su parti comuni di edifici condominiali nel caso di bonifici soggetti a ritenuta alla fonte. E' questo il chiarimento principale contenuto nella Risoluzione 67/E del 20 settembre 2018 dell'Agenzia delle Entrate.

Come ricordato nel documento di prassi, l’articolo 7, comma 9, primo e secondo periodo, del DPR 605/1973 prevede che gli “amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all’anagrafe tributaria l’ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori.".

L’articolo 1, comma 1, del DM 12 novembre 1998 stabilisce che l’amministratore del condominio negli edifici deve comunicare annualmente,

  • il proprio codice fiscale
  • i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita)
  • relativamente a ciascun condominio, il codice fiscale, la denominazione, l'indirizzo completo e lo specifico codice di natura giuridica;
  • relativamente a ciascun fornitore, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita se persona fisica, ovvero la ragione o denominazione sociale se altro soggetto, il codice fiscale, il domicilio fiscale, nonché l'importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.

Il successivo comma 2 esclude dall’obbligo di comunicazione i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas, i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte e, con riferimento al singolo fornitore, i dati indicati nel punto precedente qualora l’importo complessivo degli acquisti effettuati nell’anno solare non sia superiore a lire cinquecentomila (258 euro).

In base alle citate norme, le dichiarazioni dei redditi contengono un apposito quadro per la comunicazione dell’amministratore del condominio, il quadro AC nel modello Redditi ed il quadro K nel modello 730, composto da tre sezioni: 

  • la sezione I contiene i dati necessari all’identificazione del condominio;
  • la sezione II contiene i dati catastali dell’edificio condominiale oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • la sezione III contiene le informazioni relative ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi.

Alcuni operatori hanno chiesto alle Entrate, se l’esonero dalla compilazione della sezione III del quadro AC sussista anche in tutte le ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta sulle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni dell’edificio. Poiché dette somme sono soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’imposta sui redditi da parte degli intermediari (banche e Poste Italiane Spa ) e, pertanto, sono già esposte nella dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770, si ritiene che tale ipotesi possa rientrare nel caso di esonero.

I dati contenuti nei bonifici relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio su cui vengono applicate le ritenute d’acconto da parte degli intermediari sono, inoltre, già comunicati all’Amministrazione finanziaria tramite il flusso telematico “Bonifici per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”.

La sezione III del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del modello 730, contenente i dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi, nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, può, pertanto, non essere compilata da parte dell’amministratore.

Allegato

Risoluzione 67 20.9.2018 Agenzia delle Entrate

Tag: IL CONDOMINIO 2024 IL CONDOMINIO 2024

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