Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato l’interpello n. 5 del 13 settembre 2018, con il quale risponde ad un quesito del sindacato UGL Terziario, in materia di deroga alla solidarieta tra committente e appaltatore ptrevista da contratti collettivi . La questione nasce dalla modifica apportata all’articolo 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003, con l'introduzione dell’articolo 2 del d.l. 17 marzo 2017, n. 25, convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49.
Quest’ultimo articolo ha infatti soppresso di fatto la facoltà di derogare al principio della solidarietà per i crediti retributivi vantati dal lavoratore. In particolare, si chiedeva quale sia la portata applicativa dell’articolo 2 e se esso abbia o meno natura retroattiva.
Il ministero precisa che :" la suddetta modifica normativa ha effetti dal 17 marzo 2017, data della sua entrata in vigore, senza che sia prevista alcuna disciplina transitoria né in ordine agli effetti sui contratti collettivi in corso di validità né sui contratti di appalto sottoposti a misure di controllo ai sensi di eventuali previsioni collettive attuative della disposizione abrogata.
In primo luogo, è evidente che l’eliminazione della facoltà precedentemente riconosciuta alla contrattazione collettiva operi sui nuovi contratti collettivi, precludendo per il futuro la possibilità di inserire modalità di verifica dell’appalto in deroga al regime della solidarietà.
Per quanto invece attiene alla operatività delle disposizioni che derogano al regime di solidarietà contenute nei contratti collettivi in corso di validità al 17 marzo 2017, le stesse non possono trovare applicazione ai contratti di appalto sottoscritti successivamente a tale data.
La norma novellata, quale ius superveniens, opera nei confronti di situazioni e/o fatti che al momento dell’entrata in vigore del d.l. 25/2017 non erano sorte e non risultavano perfezionate nei loro elementi né nella loro esecuzione, come il caso delle obbligazioni retributive derivanti dalla prestazione del lavoratore impiegato nell’appalto. In tal senso, la disposizione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 25, sempre che ricorrano le condizioni previste. Tale deroga, invece, non potrà operare per i crediti maturati nel periodo successivo.”.