"In base alla Direttiva Comunitaria IVA il possesso di un numero identificativo IVA non è condizione sostanziale per l’attribuzione dello status di soggetto passivo. Di conseguenza, la mancata inclusione nella banca dati VIES di un operatore italiano non pregiudica il suo diritto a essere considerato soggetto passivo nei rapporti transnazionali. Il principio vale, a maggior ragione, nell’ambito dei servizi perché il controllo basato sull’incrocio degli identificativi VIES e sulle dichiarazioni Intrastat, nella normativa euro-unionale e in quella nazionale, ha una valenza limitata alle sole cessioni di beni transfrontaliere."
E' questa la massima contenuta nella Norma di comportamento n. 204 pubblicata recentemente dall'AIDC, l'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Pertanto, come chiarito nel documento, non è il possesso dell'identificativo IVA o l'iscrizione al VIES ciò che determina la soggettiva passiva ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Entrando nel merito, la norma di comportamento AIDC 204 per prima cosa distingue gli elementi sostanziali per la qualifica ai fini IVA nella legislazione nazionale e nelle norme europee, basandosi anche sulle sentenza della Corte di Giustizia.
In particolare, la Direttiva IVA CE 112/2006 qualifica il soggetto passivo come "chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economia, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività". Il regolamento 904/2010 prevede la creazione di una banca dati VIES nella quale confluiscono le informazioni degli utenti in possesso di un numero identificativo IVA che hanno fatto richiesta di iscrizione in tale archivio.Si ricorda che il VIES è l'acronimo di VAT Information Exchange System, un sistema di scambio di informazioni tra paesi membri della Comunità Europea istituto al fine di consentire una corretta fiscalità.
In più riprese, con una giurisprudenza ormai consolidata, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che l'utilizzo dell'identificativo IVA è un elemento formale e non sostanziale dell'operazione. Infatti, il requisito della soggettiva passiva si verifca se un operatore chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economia, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività, senza ulteriori vincoli. Pertanto, benchè sia fondamentale l'identificativo IVA ai fini del controllo e del sistema unionale, non si può trasformare un requisito formale in requisito sostanziale.