Nella risposta n°8 fornita nella giornata di ieri, l’Agenzia chiarisce che per poter usufruire della detrazione per il risparmio energetico per le spese di acquisto e installazione di un impianto per l’accumulo di energia elettrica prodotta attraverso un sistema fotovoltaico, è necessario che vengano rispettati determinati requisiti.
In particolare è necessario che:
- l’accumulatore sia acquistato e installato contemporaneamente o in un momento successivo rispetto all’istallazione dell’impianto fotovoltaico,
- il limite di spesa ammesso alla detrazione (attualmente pari a euro 96.000) rimane unico e riguarda sia l’impianto fotovoltaico che il sistema di accumulo.
Ovviamente, ai fini della fruizione della detrazione in esame, il contribuente dovrà rispettare tutti i requisiti e le condizioni previste dalla normativa di riferimento sulle detrazioni connesse al risparmio energetico.
Il contribuente, nel caso specifico premetteva di aver sostenuto spese nel corso del 2017, per l’acquisto ed il montaggio di un sistema di accumulo collegato ad un impianto fotovoltaico, precedentemente installato presso la propria abitazione e per il quale non aveva mai fruito della prevista detrazione IRPEF. Inoltre venivano fornite le ulteriori precisazioni sul fatto che il sistema di accumulo non avesse fruito di alcuna agevolazione, fosse installato ad esclusivo uso personale e l’energia accumulata non sarà commercializzata.
L’agenzia ha ricordato che, in base a quanto disciplinato dall’art. 16 bis del TUIR e dalla circolare del 27 aprile 2018, n. 7 (nel confermare i chiarimenti forniti dalla risoluzione del 2 aprile 2013, n. 22), l’impianto fotovoltaico rientra a pieno titolo tra le opere dedicate al risparmio energetico e che per usufruire della detrazione è necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.). La detrazione è cumulabile con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato ma è esclusa ove la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale.
In merito al sistema di accumulo, ha inoltre espressamente chiarito che ha la funzione di immagazzinare l’energia prodotta in esubero dall’impianto fotovoltaico e di rilasciarla nei momento in cui lo stesso impianto non riesce a sopperire alle esigenze energetiche dell’abitazione (come, ad esempio, durante la notte oppure nei casi in cui il consumo è maggiore rispetto alla produzione da impianto fotovoltaico) consentendo di aumentare la capacità di autoconsumo dell’impianto fotovoltaico con benefici di tipo economico (evitare il riacquisto dalla rete di energia precedentemente venduta) ed energetico (ridurre le dispersioni collegate alla trasmissione di energia).
In ragione di quanto detto l’acquisto e l’istallazione di un impianto di accumulo, non possono ritenersi di per se un intervento finalizzato a conseguire un risparmio energetico; tuttavia il collegamento ad un impianto fotovoltaico preesistente è il requisito essenziale affinché si possa usufruire del beneficio fiscale.