La Commissione bilaterale Enbic, in data 27 agosto 2018, ha emanato un documento di interpretazione autentica della norma sull'indennità di cassa contenuta nel Contratto collettivo Anpit-Cisal del settore Terziario del 28 dicembre 2016 e quello del Turismo del 23 maggio 2017. Il quesito posto da un utente riguardava l'eventuale riduzione dell'indennità per i lavoratori con rapporto di lavoro part time.
L' interpretazione conferma che l’"Indennità di Cassa e maneggio denaro" (fissata in entrambi i contratti a 70 euro lordi mensili ) è interamente dovuta anche in caso di lavoro a tempo parziale, sempre se della durata di almeno 15 giorni solari nel mese e con carattere di continuità e richieda la quadratura dei conti e la responsabilità del lavoratore per errori, con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze economiche. L' articolo del CCNL esclude la sostituzione temporanea di lavoratori per malattia e per ferie .
L'Enbic chiarisce che l'indennità infatti ha naura risarcitoria di un danno potenziale non legato alla durata del lavoro ma alla specifica operazione di quadratura dei conti.
l'Interpretazione autentica è immediatamente efficace dalla data del documento 27 agosto 2018.