La legge 300/1970, celeberrima per il famoso articolo 18 , la legge sulla privacy recentemente rinnovata dal Regolamento europeo e le decisioni della Cassazione hanno nel tempo fornito indicazioni precise sulla richiesta di informazioni da parte del datore di lavoro al candidato in fase di colloquio ai fini dell'assunzione.
In particolare l'art. 8 della legge 300/1970 prevede il divieto di effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore e su altri apsetti non rilevanti ai fini della valutazione professionale del lavoratore . Inoltre l'art. 15 specifica che ogni "un patto o atto diretto a subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che non aderisca a una associazione sindacale" è nullo. Viene specificato anche che "Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso".
La tutela della privacy aggiunge anche il divieto di indagini sui dati giudiziari del candidato in quanto per l'assunzione rilevano solo le condanne penali passate in giudicato. Cio significa che il datore di lavoro puo richiedere l'esibizione del certificato penale, se previsto dal contratto collettivo, ma non il certificato dei carichi pendenti, in considerazione del rispetto del principio constituzionale della presunzione di innocenza .
Il divieto di richiesta di informazioni si estende alla vita personale del lavoratore relativamente a tutto cio che non è necessario rispetto alle mansioni che si andranno a svolgere: il possesso della patente di guida, ad esempio puo essere legittimo solo nel caso che questa competenza sia necessaria per lo svolgimento del lavoro.
Le domande sullo stato di famiglia o addirittura sui progetti futuri del candidato nella sfera privata, e sull'orientamento sessuale ovviamente sono assolutamente precluse in quanto il D. lgs. 198/2006 stabilisce il divieto di qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso.
Va aggiunto che anche le domande su specifiche abilità professionali, sui titoli di studio , sulle precedenti esperienze di lavoro sono ammesse solo se direttamente collegati con il tipo di lavoro per il quale il colloquio viene svolto. Sulla base dello stesso principio le prove e i test attitudinali che valutino tali competenze dovrebbero essere affidati a professionisti specificamente qualificati.