L' Ispettorato del lavoro interviene nuovamente sul tema dei pagamenti delle retribuzioni che, come noto ,da quest'anno non possono piu essere effettuati in contanti (art. 1, commi 910-913, L. n. 205/2017). D'accordo con il Ministero del Lavoro e l'ABI l’Associazione Bancaria Italiana, vengono ampliati i mezzi consentiti per il pagamento e vengono chiarite le modalità di controllo presso gli Istituti di credito .
Nella nota n. 7369 del 10 settembre 2018, in primo luogo l'ispettorato mette in chiaro che gli ispettori potranno attivare le sanzioni valutando le circostanze del caso concreto e degli elementi acquisiti in sede di accertamento e ribadisce comunque che la normativa riguarda la retribuzione ed anticipi di essa , non altre somme destinate al lavoratore a titolo diverso (ad esempio anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti.
Per quanto riguarda l’indennità di trasferta, in considerazione della natura “mista” sia risarcitoria e che retributiva va ricompresa negli obblighi di tracciabilità, diversamente da quello che avviene per rimborsi (chiaramente documentati) se di natura solo restitutoria.
In tema di STRUMENTI DI PAGAMENTO CONSENTITI , l'ispettorato specifica che si ritiene accettabile anche:
- il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale attraverso un conto corrente ordinario, e non solo conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento come inizialmente indicato .
- lo strumento del vaglia postale , in quanto rientrante nella categoria degli "assegni consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato" .
Per i vaglia è necessario pero che siano rispettate le condizioni e le modalità di cui all’art. 49, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 231/2007 :
- “gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità" e “il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità” –
- devono essere esplicitati nella causale i dati essenziali dell’operazione (indicazione del datore di lavoro che effettua il versamento e del lavoratore/ beneficiario, data ed importo dell’operazione ed il mese di riferimento della retribuzione).
VERIFICHE PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO
Le verifiche ispettive sono, innanzitutto, volte ad escludere la corresponsione della retribuzione in contanti direttamente al lavoratore , attraverso l’acquisizione di prove documentali attestanti l’utilizzo degli strumenti di pagamento tracciabili e anche il controllo ulteriore delle modalità in base al sistema di pagamento adottato.
Per questo l'ispettorato fornisce dettagliate istruzioni al proprio personale ispettivo sulle modalità di trattamento di tali informazioni. Infatti al fine di tutelare la privacy dei dipendenti delle aziende, le informazioni che potranno essere fornite dagli istituti di credito su richiesta degli Uffici, non dovranno contenere i dati anagrafici del lavoratore ma solo i codici IBAN o numeri di identificativi degli ordini di pagamento, assegni o vaglia.
Infine il documento ricorda che gli ispettori saranno tenuti a segnalare, alle autorità competenti, eventuali pagamenti in contanti per un importo stipendiale mensile complessivamente pari o superiore a € 3.000, che configurano la violazione dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 sul divieto di utilizzo di contante per somme pari o superiori a 3mila euro.