Le imprese sociali, la cui disciplina è stata riformata dal D.Lgs 112/2017 in vigore dal 20 luglio 2017, sono state recentemente oggetto di un ulteriore intervento ad opera del D.Lgs 95/2018. In particolare, l’art. 7 del D.Lgs 95/2018 è andato a modificare l’art. 18 della disciplina previgente e denominato “Misure fiscali e di sostegno economico”
Oltre alle modifiche apportate sulla parte inerente alle detrazioni Irpef e alle deduzioni Ires per gli investimenti fatti nel capitale sociale delle imprese sociali, la nuova disciplina è intervenuta anche sulla tassazione degli utili/ avanzi di gestione da queste ottenuti.
L’art. 18, nella sua stesura originaria, prevedeva al comma 1 che non costituissero reddito imponibile ai fini delle imposte dirette per le imprese sociali:
- gli utili e gli avanzi di gestione destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d'imposta in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui sono stati conseguiti, che risultino effettivamente destinati, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti, allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio,
- al versamento del contributo per l’attività ispettiva svolta dal Ministero del Lavoro.
Il comma 2 dell’art. 18 prevedeva inoltre che non concorressero alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili e gli avanzi di gestione destinati ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti.
Il D.lgs 95/2018, entrato in vigore l’11 agosto 2018, ha ridotto le ipotesi di non imponibilità prevedendo esclusivamente che non concorrano alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali:
- i contributi versati per l’attività di controllo svolta dal Ministero del Lavoro,
- le riserve accantonate con utili/avanzi di gestione e destinate per lo svolgimento dell’attività statutaria o per incrementare il patrimonio,
- le imposte sui redditi riferibili alle variazioni in dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda la distribuzione di utili ai soci, questa deve ritenersi sempre tassabile, anche quindi nel caso previgente e adesso non riconfermato dalla nuova normativa, in cui vi sia un aumento gratuito di capitale sociale in misura inferiore rispetto al limite previsto in base alle variazioni ISTAT.
Infine viene specificato dal legislatore che l’utilizzo delle riserve per la copertura perdite è consentito e non comporta la decadenza dal beneficio, a meno che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.