Come noto, sulla scia delle linee guida introdotte dalla Legge 106/2016, più semplicemente ricordata come Riforma del Terzo settore, il legislatore è intervenuto anche sulla disciplina dell’impresa sociale, prima con il D.lgs. 112/2017 e in ultima analisi con il D.Lgs 95/2018 volto ad integrare e talvolta correggere il precedente.
Le line guide prevedevano in materia fiscale che il legislatore intervenisse per ”razionalizzare e semplificare il regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti in esame, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti”.
Il D.lgs 112/2017 ha introdotto la possibilità per le persone fisiche di detrarre dall’imposta lorda Irpef il 30% della somma investita, fino ad un investimento massimo di un 1 milione di euro, nel capitale sociale di uno o più enti che abbiano la qualifica di imprese sociali. L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile può essere portato in detrazione nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il terzo periodo d’imposta. Per poter usufruire del beneficio è necessario che l’investimento venga mantenuto tale per un periodo non inferiore a cinque anni.
Discorso analogo è stato fatto per le persone giuridiche: è infatti deducibile, dalla base imponibile dell’imposta sul reddito delle società, il 30% della somma investita nel capitale sociale di uno o più imprese sociali. L’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L’eventuale cessione dell’investimento, anche parziale, prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio; in tal caso, sia per le persone fisiche che persone giuridiche, la legge prevede che conseguentemente alla decadenza del beneficio vi sia il riporto a tassazione delle somme dedotte o la restituzione degli importi detratti, oltre al versamento degli interessi legali.
Cerchiamo di riepilogare con una semplice tabella le caratteristiche del beneficio fiscale in esame.
Beneficio fiscale | Irpef | Ires |
detrazione 30% | deduzione 30% | |
Importo massimo investimento | 1.000.000 € | 1.800.000 € |
Modalità di fruizione | la detrazione non utilizzata nell'anno può essere utilizzata al massimo in tre periodi d'imposta successivi | deducibile nell'anno |
Periodo obbligatorio mantenimento investimento | 5 anni | 5 anni |
Decadenza dal beneficio |
restituzione importo detratto + interessi | recupero a tassazione dell'importo dedotto + interessi |
La modifica introdotta dal D.lgs 95/2018, pubblicato in G.U. serie generale n°185 dell’8 agosto 2018 ed in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione, rispetto a quanto disciplinato dal D.lgs 112/2017, riguarda i requisiti che gli enti beneficiari degli investimenti devono avere affinché l’investimento possa considerarsi valido per le detrazioni e deduzioni. Nella disciplina previgente infatti era previsto che la somma investita fosse rivolta “ad una o più società, incluse società cooperative, che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all’entrata in vigore del presente decreto e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla medesima data”.
Sostanzialmente quindi era richiesto che le imprese sociali fossero già qualificate tali alla data del 20 luglio 2017 e che si trattasse di imprese giovani, ovvero costituite da non più di 36 mesi.
Adesso invece il nuovo D.lgs prevedendo solo che le imprese sociali coinvolte abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non piu' di cinque anni, ha esteso ed ha reso più semplice l’individuazione degli enti idonei a costituire il beneficio fiscale; a nulla rileva l'anno di costituzione dell'ente.
Requisiti impresa sociale | D.lgs 112/2017 | D.lgs 95/2018 |
impresa costituita da non più di 36 mesi alla data del 20 luglio 2017 | imprese che siano qualificate come sociali da non più di 5 anni | |
qualifica di impresa sociale ottenuta dopo il 20 luglio 2017 |
Infine, le agevolazioni fiscali analizzate si applicano anche agli atti di dotazione e ai contributi di qualsiasi natura, posti in essere successivamente all' 11 agosto 2018, in favore di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni.