Niente più agevolazioni “prima casa” in caso di donazione “simulata” dell'immobile entro 5 anni dall’acquisto, in quanto la simulazione produce effetti soltanto tra le parti e non è opponibile ai terzi.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l'Ordinanza 29 agosto 2018, n. 21312, con la quale ha respinto il ricorso di un contribuente che aveva impugnato un avviso di liquidazione con il quale la Direzione provinciale richiedeva il versamento delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastali nella misura ordinaria a seguito della revoca delle agevolazioni "prima casa" concesse sull'atto di acquisto di un immobile, in quanto ceduto per donazione avvenuta prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto e trascorso il termine di 12 mesi per il riacquisto di abitazione.
Il ricorrente sosteneva l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto l'immobile era stato donato solo simulatamente alla madre e vi era una controdichiarazione sottoscritta dalle parti con efficacia risolutoria e retroattiva sicché era venuto meno il presupposto per la ripresa a tassazione.
La Cassazione ricorda che il negozio simulato ex art. 1414 c.c. non produce effetti tra le parti e, tuttavia, produce effetti nei confronti dei terzi in base all'art. 1415 c.c. secondo cui la simulazione non può essere opposta dalle parti contraenti ai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.
Non vi è dubbio, pertanto, che il negozio simulato, nel caso di specie la donazione trascritta ex art. 2643 c.c., sia opponibile all'Erario, in quanto terzo rispetto alla simulazione (vedi in tal senso Cass. Sez. 5, n. 1568/2014), sicché l'atto di donazione determina il venir meno di una condizione giustificativa del regime delle agevolazioni "prima casa", ovvero che l'immobile non sia venduto o donato prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto.
Non può assumersi, inoltre, che l'atto di risoluzione stipulato innanzi al Notaio abbia efficacia risolutoria degli effetti derivanti dall'atto di donazione, atteso che l'effetto risolutorio attiene unicamente ai rapporti tra le parti e non già ai terzi, come si desume dall'art. 1373 c.c..