Il 13 gennaio 2016 è stato pubblicato sul portale dello IASB (International Accounting Standards Board) il nuovo principio contabile internazionale IFRS 16 che va a sostituire completamente quanto disciplinato fino ad ora dallo IAS 17 in materia di Leasing. Il nuovo principio è entrato in vigore dal 1° gennaio 2019 ma era stata concessa la possibilità di adottarlo dal 1° gennaio 2018, a determinate condizioni.
Nel nuovo principio viene completamente superata la distinzione tra leasing operativo e leasing finanziario introducendo una nuova differenziazione: quella tra contratto di leasing e contratto di servizi. Tale distinzione deve essere effettuata sicuramente al momento della prima iscrizione in bilancio ma deve essere valutata ogni qualvolta il contratto venga in qualsiasi modo modificato.
Con il IFRS 16 è stato introdotto il concetto di “right of use” (ROU), ovvero il diritto all’utilizzazione del bene e rappresenta uno degli elementi essenziali per poter distinguere un contratto di leasing da un contratto di servizio.
Generalmente si parla di contratto di leasing nel momento in cui viene trasferito il diritto di controllare/utilizzare un asset godendone dei benefici economici, in base a modalità o a condizioni determinate, per un periodo di tempo definito e dietro il pagamento di un corrispettivo. L’asset oggetto del contratto può essere identificato direttamente o indirettamente nel contratto; tuttavia, qualora sul locatore (proprietario originario del bene) permanga il diritto di sostituire il bene con un altro, durante la durata del contratto, il locatario non è pienamente titolare del right of use sull’asset ed il contratto si configura come contratto di servizio. In sostanza dietro il concetto di right of use si nascondono due importanti elementi: il controllo e l’identificazione del bene.
- Il controllo conferisce il diritto di dirigere l’utilizzo del bene e di godere dei benefici economici;
- l’identificazione rappresenta la diretta indicazione del bene oggetto del contratto e nel momento in cui non c’è fa sottendere il diritto del locatore di poter sostituire il bene in qualsiasi momento.
Qualora in un contratto vi siano contestualmente il controllo e l’identificazione si può parlare di right of use in capo al locatario e di conseguenza si configura un contratto di leasing. Se viceversa nel contratto viene trasferito il controllo ma non viene fatta alcuna menzione circa l’identificazione precisa del bene oggetto dello stesso, si configura un contratto di servizio. Cerchiamo di semplificare il concetto con il seguente schema che riguarda la “posizione” del Locatario:
Locatario | Controllo | Identificazione | Right of use | Qualificazione del contratto |
si | no | no | Contratto di servizio | |
si | si | si | Contratto di leasing |
Qualora si tratti di un contratto di leasing è necessario procedere alla contabilizzazione prevista dal principio IFRS 16, secondo cui:
- nell’attivo dello stato patrimoniale verrà indicato il valore dell’asset,
- nel passivo dello stato patrimoniale dovrà essere riportato il valore attuale dei canoni,
- nel conto economico sarà indicata la quota di ammortamento del right of use basata sulla durata del contratto o, nel caso in cui sia maggiore, sulla vita utile del diritto.
Vi sono tuttavia due esimenti affinché su un contratto di leasing non vengano applicate le regole previste dal principio IFRS 16: la prima è data dal fatto che la durata contrattuale sia inferiore a 12 mesi, la seconda invece dipende dal basso valore dell’asset; qualora il locatario si trovi in una situazione di esonero appena citata, dovrà contabilizzare esclusivamente i canoni pagati e dare le opportune informazioni in nota integrativa.
Allo stato attuale si pongono alcuni dubbi in merito all’inquadramento del right of use nel contesto fiscale italiano e in particolare alla riconducibilità alle regole fiscali previste per i beni materiali (art. 102 Tuir) oppure per i beni immateriali (art. 103 del Tuir) poiché nel IFRS 16 non viene fatta alcuna classificazione di tale diritto e resta quindi compito del Ministero dell’Economia emanare le opportune norme di coordinamento.