Il 9 agosto il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo per il recepimento della direttiva europea Atad (Anti-tax avoidance directive) che dovrà ora ottenere i pareri delle Commissioni parlamentari prima del via libera definitivo. La direttiva prevede che tutti gli Stati membri adottino e pubblichino, entro il 31 dicembre 2018, le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi.
Le nuove disposizioni dovranno essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2019. La direttiva contiene un insieme di disposizioni volte a introdurre tra i Paesi dell’Unione europea un livello minimo di condizioni paritarie volte al contrasto e alla prevenzione delle pratiche elusive poste in essere dalle multinazionali.
Rispetto all’entrata in vigore del 1° gennaio 2019, fa eccezione la disciplina che regola l’imposizione in uscita dei beni di impresa che dovrà invece essere recepita entro il 31 dicembre 2019 ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020.
Inoltre, in materia di deducibilità degli interessi passivi gli Stati membri hanno la facoltà di continuare ad applicare le misure nazionali vigenti purché siano già rivolte a prevenire i rischi di erosione della base imponibile e spostamento dei profitti fino a quando i Paesi OCSE non avranno adottato le raccomandazioni previste dall’azione n° 4 del BEPS e comunque al più tardi fino al 1o gennaio 2024. Tale azione è rivolta, appunto, a limitare l'erosione della base imponibile derivante dalla deduzione di interessi e di altri costi relativi a finanziamenti effettuati all'interno dei gruppi multinazionali, introducendo delle soglie percentuali che non si possono superare, ai fini dell'utilizzabilità dei benefici fiscali derivanti dalla presenza di indebitamento.
Per quanto riguarda la direttiva in esame vediamo quindi un’elencazione dei punti che vengono sviluppati nei vari articoli e che sono oggetto del decreto legislativo atto al recepimento nazionale:
- deducibilità degli oneri finanziari;
- imposizione dei beni in uscita;
- norma generale antiabuso;
- norme sulle società controllate estere (CFC);
- calcolo dei redditi delle società controllate estere;
- disallineamenti da ibridi.
Per quanto riguarda l’ultimo punto si fa riferimento alla situazione che insorge tra un contribuente di uno Stato membro e un'impresa associata in un altro Stato membro, o una modalità strutturata tra parti negli Stati membri, in cui il seguente risultato è imputabile a differenze delle qualificazioni giuridiche che i diversi ordinamenti attribuiscono a strumenti finanziari o entità:
- lo stesso pagamento, le stesse spese o le stesse perdite sono dedotti sia nello Stato membro in cui il pagamento ha origine sia in un altro Stato membro («doppia deduzione»); o
- a un pagamento è applicata una deduzione nello Stato membro in cui il pagamento ha origine senza una corrispondente inclusione, a fini fiscali, dello stesso nell'altro Stato membro («deduzione senza inclusione»)