HOME

/

NORME

/

GIURISPRUDENZA

/

IL FALLIMENTO NON SI EVITA SE VIENE TRASFERITA LA SEDE ALL’ ESTERO

2 minuti, Redazione , 04/09/2018

Il fallimento non si evita se viene trasferita la sede all’ estero

Il trasferimento della sede all’ estero e la cancellazione dal registro delle imprese non precludono la possibilità di fallire

Ascolta la versione audio dell'articolo

La legge fallimentare vigente prevede, secondo l’art. 10, che il fallimento possa essere dichiarato entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese a patto che l’insolvenza sia stata posta in essere prima della cancellazione o entro l’anno successivo. La corte di Cassazione, con l’ordinanza n° 10793 del 4 maggio 2018 ha statuito che il trasferimento della sede all’estero, sia esso effettivo o fittizio, non preclude la possibilità che una società possa essere dichiarata fallita.

In linea generale, se una società delibera il trasferimento della propria sede all’estero, questa deve essere cancellata dal registro delle imprese italiano; una volta determinata la cancellazione si pone il problema circa l’applicabilità della legge fallimentare ed in particolare dell’art.10.

Nel corpo dell’ordinanza in esame viene esplicitato che l'operatività dell'art. 10 legge fall. è circoscritta al caso di cancellazione per cessazione dell'attività e non può trovare applicazione analogica al caso di cancellazione per trasferimento all'estero della sede sociale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un trasferimento effettivo o fittizio.

Qualora la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano non sia avvenuta al termine del procedimento di liquidazione dell'ente, o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell'esercizio dell'impresa e da cui la legge faccia derivare l'effetto necessario della cancellazione, ma sia la conseguenza del trasferimento all'estero della sede della società (nel caso di specie, in Francia), sull'assunto che questa continui a svolgere attività imprenditoriale, benché in altro Stato, non trova applicazione l'art. 10 legge fall. Il trasferimento, almeno nelle ipotesi in cui la legge applicabile nella nuova sede concordi con i principi desumibili dalla legge italiana, non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell'attività.

Inoltre il mero trasferimento della sede, e non dell’attività, non comporta neanche un difetto di giurisdizione poiché l’esercizio dell’attività imprenditoriale continua ad essere svolto nel territorio dello Stato. Se l’attività continua ad essere esercitata in Italia vi è continuità giuridica e la società, qualora ne ricorrano i presupposti oggettivo e soggettivo disciplinati dalla legge fallimentare, può essere sottoposta a procedura fallimentare.

Tag: GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 28/08/2023 Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Repechage: obbligo ampliato ai posti liberi in futuro

Prima del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di verificare la presenza anche di posizioni future da assegnare al dipendente in esubero - Cassazione 12132-2023

Periodo di comporto, cosa vuol dire ?

Cosa si intende per periodo di comporto: il periodo massimo di assenze per malattia oltre il quale scatta il licenziamento.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.