Con due recenti sentenze dello scorso 20 agosto il TAR del Lazio ha confermato la legittimità del contributo straordinario per il riequilibrio della gestione previdenziale dell’INPGI a carico dei trattamenti pensionistici più elevati. La novità era stata introdotta – per il triennio 2017-2019 – nell’ambito della riforma dell’Istituto, volta alla sostenibilità dei conti dell'Ente nel medio-lungo periodo.
La misura prevede il versamento per i titolari di pensione di importo pari o superiore a 38.000 euro, di un contributo sul trattamento pensionistico calcolato in base ad un’aliquota progressiva crescente come da tabella che segue :
PENSIONE |
PERCENTUALE |
PRELIEVO NETTO MENSILE |
Da 38.001 a 56,999 euro |
1% |
5 euro |
Da 57.000 a 74,999 |
2% |
15 euro |
Da 75,000 a 109.999 |
5% |
47 euro |
Da 110.000 a 149,999 euro |
10% |
155 euro |
Da 150,000 a 200,000 |
15% |
374 euro |
Oltre 200,000 euro |
20 % |
1522 euro |
Il Tribunale, respingendo i ricorsi presentati da alcuni giornalisti pensionati, ha ritenuto validi tutti gli elementi posti a fondamento del provvedimento adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’INPGI ispirato ai criteri definiti dalla Corte constituzionale nella sentenza n. 173/2016 .
La consulta pronunciandosi sulla legittimità costituzionale del “contributo di solidarietà” sulle pensioni più elevate introdotto dal legislatore nel sistema generale aveva indicato, come parametri di sostenibilità dell’intervento di riduzione di assegno pensionistico già in godimento, i principi della “finalità solidaristica previdenziale”, della “ragionevolezza” e della “temporaneità”, che il TAR ha riconosciuto presenti nella delibera in esame.
i Giudici hanno riscontrato infatti: la sussistenza della finalità solidaristica intergenerazionale in funzione della quale è stato introdotto il contributo.
Sul criterio della ragionevolezza, è stato evidenziato l’elemento della piena sostenibilità del prelievo al quale sono stati assoggettati i trattamenti pensionistici, tenuto conto dell’entità particolarmente contenuta della misura del contributo stesso e dell’ampiezza della fascia che costituisce l’importo minimo
Anche in merito al criterio della temporaneità, il Collegio ha rilevato che la misura adottata dall’INPGI è stata introdotta per un perimetro temporale circoscritto ad un triennio .