L’Anpal, con nota n. 9616 del 30 luglio 2018, ha fornito alcuni chiarimenti operativi riguardo la possibilità di ottenere Naspi o DISCOLL per i disoccupati che non forniscano la residenza fiscale , I Centri per l’impiego infatti sono autorizzati a procedere alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato anche per i soggetti dichiarati irreperibili o senza fissa dimora, facendo riferimento all’indirizzo di domicilio che sia stato comunicato obbligatoriamente al momento della comunicazione della DID on line.
Nel patto di servizio sottoscritto, infatti, le persone sono tenute ad indicare l’indirizzo presso cui ricevere tutte le comunicazioni inerenti i rapporti con il Centro per l’impiego, o si impegnano a comunicare qualsiasi variazione, pena la possibile applicazione di meccanismi di condizionalità. Fa fede, pertanto, il requisito del domicilio, e non necessariamente la residenza. Tale indirizzo sarà utilizzato anche per l’individuazione del Centro per l’impiego territorialmente competente per le domande di NASpI. Laddove all’Istituto sia già nota l’informazione di irreperibilità, l’Anpal suggerisce informare l’interessato anche del fatto che l’indirizzo di domicilio indicato, è utile anche ai fini del pagamento della prestazione, e per tutte le comunicazioni collegate alla procedura (ad es. meccanismi di condizionalità).