ANPAL chiarisce che anche i cittadini degli stati UE hanno diritto ai servizi dei Centri per l'impiego e possono sottoscrivere la DID.
Nella circolare n. 4 del 29 agosto 2018 ANPAL interviene a seguito di alcune richieste di parere, in merito al requisito della “residenza” e alla possibilità per i cittadini dell’ Unione europea di rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità, e di accedere ai servizi e allemisure di politica attiva del lavoro.
L' agenzia per il lavoro sottolinea che la libera circolazione dei lavoratori è uno dei principi base dell’Unione europea, ragione per cui i i trattati europei assicurano la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione con l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
I cittadini degli stati membri hanno il diritto di cercare lavoro in un altro Stato membro, conformemente alla regolamentazione applicabile ai cittadini di quest'ultimo e di vedersi riconosciuta la medesima assistenza negli uffici di collocamento in materia di politiche attive per il lavoro.
La circolare ricorda quindi che a livello di legislazione nazionale, il decreto legislativo n.150/2015, all’articolo 1, comma 3, stabilisce il diritto di ogni individuo ad accedere ai servizi di collocamento gratuito, di cui all’articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l’efficienza del mercato del lavoro, assicurando il sostegno nell’inserimento o nel reinserimento al lavoro , e dunque potranno rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità e ricevere i servizi e le misure di politica attiva del lavoro i cittadini dell’Unione europea che soggiornano sul territorio italiano, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 45 del TFUE e della direttiva 2004/38/CE