Il trust è un istituto negoziale, unilaterale e atipico per il nostro ordinamento, oltreché giuridicamente complesso, che crea un clausum ovvero una zona tutelata e come tale in via generale invincibile e impenetrabile, nel quale porre serenamente dei beni preordinati e funzionali alla creazione di una massa patrimoniale fonte di reddito atta a soccorrere quanto necessario per il perseguimento di un fine purchè meritevole di tutela, di cui all’articolo 1322 del codice civile, declinato in un insindacabile programma gestorio purchè non in contrasto con le leggi.
Il trust è istituito da una persona detta Disponente - con atto tra vivi o mortis causa -, ma anche da un ente o società, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un Trustee nell'interesse di un Beneficiario o per un Fine specifico .
Il Trust presenta le seguenti peculiarità:
1. I beni disposti in Trust dal Disponente, ma anche da terze persone con il consenso di quest’ultimo, e senza per questo acquistare mai la qualità di disponente, dicesi Turst Fund che costituisce una massa distinta e autonoma e non fanno parte del patrimonio del trustee.
In particolare:
a. i creditori personali del trustee non possono sequestrare i beni del trust;
b. i beni del trust sono separati dal patrimonio del trustee ed in caso di insolvenza di quest'ultimo o di sua bancarotta non potranno mai essere appresi alla massa;
c. i beni del trust non fanno parte del regime matrimoniale o convenzioni more uxorio del trustee e non formano oggetto della sua successione;
d. la rivendicazione dei beni del trust è permessa qualora il Trustee, in violazione dei suoi obblighi d’ufficio, abbia confuso tali beni con i suoi, conseguentemente, gli obblighi del terzo possessore (di tali beni) rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di conflitto del Foro in cui insistono; ben potendo essere considerati, per mezzo di una ordinanza del giudice, beni di un nascente trust e in siffatta ipotesi, quest’ultimo, risulterebbe Trustee del Trust nascente (constructive trust) ;
e. i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;
f. il Trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre i beni secondo i termini del Trust e le norme particolari impostegli dalla legge.