L’articolo 2 bis, decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, c.d. “decreto dignità”, introdotto in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha introdotto alcune importanti modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali in agricoltura .
Il settore godeva già di un regime particolare derivante dal decreto n. 50 2017, che ha istituito il nuovo contratto telematico di prestazione occasionale, in sostituzione dei vecchi voucher.
Le novità previste, già in vigore dal 12 agosto 2018, sono le seguenti :
- Limite di otto dipendenti (e non piu 5) per poter accedere al Contratto di prestazione occasionale
- Obbligo di autocertificazione da parte dei prestatori di lavoro su:
- appartenenza alle categorie ammesse al lavoro agricolo (studenti sotto i 25 anni, pensionati, disoccupati, percettori di sostegno al reddito) con una dichiarazione telematica sulla piattaforma INPS
- non iscrizione agli elenchi dei lavoratori agricoli dell'anno precedente
- Le sanzioni per utilizzo irregolare di questi lavoratori sono escluse se l'imprenditore agricolo dimostra che sono dovute a informazioni incomplete o non veritiere fornite dal prestatore di lavoro ;
- La comunicazione telematica delle prestazioni previste (nominativo del lavoratore, data di inizio e monte ore totale presunto) puo avvenire con un anticipo fino a 10 giorni invece che fino a tre, come in precedenza;
- L'importo minimo del compenso relativo a quattro ore continuative di prestazione va riferito all'arco temporale di 10 e non 3 giorni.
L'inps ha già predisposto le necessarie modifiche nella piattaforma telematica riservata alle aziende agricole, a decorrere dal 20 agosto 2018.