La consolidata giurisprudenza fa desistere le Entrate sui contenziosi in corso sulle agevolazioni prima casa. Recentemente è stata diramata una nota che induce gli uffici ad abbandonare le liti sulle agevolazioni legate alla prima casa in caso di assegnazione dell'immobile all'ex coniuge. Le cause coinvolte sono 320 circa e riguardano tutti i livelli di giudizio, ma in base alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate per gli uffici è meglio lasciar perdere. E' piuttosto consolidata infatti la giurisprudenza sul tema.
In particolare, secondo i giudici di merito e di legittimità:
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il trasferimento dell'immobile all'ex coniuge in caso di separazione e divorzio prima che sia trascorso il quinquennio dall'acquisto previsto dalla normativa, non fa perdere le agevolazioni. Si ricorda che le principali agevolazioni riguardanti la prima casa sono:
- se la vendita è soggetta ad Iva, sono dovute l’imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 200 euro, oltre all’Iva ridotta al 4%
- applicazione dell’imposta di registro nella misura del 2%
- applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna
- il trasferimento delll'immobile all'ex coniuge, concretizza un atto relativo allo scioglimento del matrimonio e alla cessazione dei relativi effetti civili, pertanto è valida l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro.
In linea generale, nella nota, viene sottolineato come non ci siano intenti speculativi nella cessione dell'immobile, senza corrispettivo e destinato unicamente alla definizione dei rapporti tra gli ex coniugi.