Nella Circolare n. 33 dell'8 agosto 2018 Inail ha comunicato la rivalutazione dell’importo mensile dell'Assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 2018.
Nello specifico la circolare stabilisce che "[...] L’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è rivalutato, con decorrenza dal 1° luglio 2018, nella misura di Euro 259,21, determinato sulla base della variazione percentuale registrata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2016 e il 2017, pari a 1,10%. Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale con il pagamento del rateo di ottobre 2018."
Si ricorda che l'assegno di incollocabilità è una prestazione economica, erogata dall'INAIL agli invalidi per infortunio o malattia professionale che fuiriscono anche della rendita INAIL e si trovano nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria. I requisiti per ottenere l’assegno sono i seguenti:
- età non superiore ai 65 anni
- grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall'Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006
- grado di menomazione dell'integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.
L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita e viene rivalutato annualmente, sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo.
Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede Inail d’appartenenza.