Nel caso di contestazione dell’indebita detrazione di IVA in quanto afferente ad operazioni evasive (nel caso di specie operazioni soggettivamente inesistenti) il contribuente deve dimostrare
- Di aver concluso realmente l’operazione con il cedente,
- Di essersi trovato nella situazione di oggettiva impossibilità, nonostante l’impiego della dovuta diligenza, di abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere fraudolente dell’operazione.
In particolare l’effettività delle operazioni contestate si può dimostrare tramite:
- Congruita dei prezzi di scambio,
- la consegna del materiale oggetto di contestazione,
- il suo impiego nell’attività di impresa,
- rapporti intrattenuti non direttamente con la cedente ma con suo rappresentante che svolgeva abitualmente tale attività.
Sono questi i principi cardine della sentenza 183/2018 della CTR della Puglia che si inserisce nella consolidata posizione della giurisprudenza che evidenzia che il diniego del diritto alla detrazione non è legittimo laddove manchi la prova della consapevolezza della frode da parte del cessionario. Infatti, per negare la detraibilità dell'Iva in capo all'acquirente, in caso di evasione commessa dal cedente o da soggetti terzi, è l'amministrazione finanziaria che deve fornire la prova che il cessionario sapeva (o avrebbe potuto sapere) che partecipava a un'operazione evasiva.
Riprendendo la sentenza di Cassazione 17878 del 2016, nella sentenza della CTR pugliese si legge che “ in tema d’Iva, l’amministrazione finanziaria che contesti la cd. frode carosello, deve provare anche a mezzo di presunzioni semplici, purcchè gravi, precisi e concordanti, gli elementi di fatto attinenti al cedente (come l’insistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell’IVA) la connivenza da parte del cessionario, indicando gli elementi oggettivi che tenuto conto delle concrete circostanze avrebbe dovuto indurre un normale operatore a sospettare dell’irregolarità delle operazioni.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 20.08.2018 - pag. 14
Autori: Giorgio Emanuele Degani - Damiano Peruzza