Com'è noto i soci possono effettuare due tipologie di versamenti nella propria società:
- finanziamenti che danno diritto alla restituzione al socio dell'importo erogato,
- apporti di patrimonio che non danno diritto alla restituzione e che causano l'acquisizione definitiva del denaro da parte della società.
Come chiarito nella sentenza di Cassazione 20978/2018 qualora il socio volesse la restituzione dell'importo erogato nell'impresa, spetta a lui dimostrare che lo scopo dell'operazione era un finanziamento e non un apporto patrimoniale. In particolare, come chiarito nella sentenza, le erogazioni di somme effettuate dai soci alla società partecipata "possono avvenire a titolo di mutuo con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza," oppure possono avvenire a titolo di versamento "destinato ad essere iscritto non tra i debiti ma a confluire in apposita riserva in conto capitale o altre denominazioni simili". La qualificazione della tipologia di erogazione dipende dall'esame della volontà negoziale, e tocca al socio provarla.
Le modalità con cui il sociò può dimostrare la tipologie di erogazione che ha effettuato dipendono da:
- modalità di attuzione del rapporto
- finalità pratiche a cui è diretto
- interessi sottesi.
Nel caso oggetto di controversia, l'organo amministrativo della società chiedeva ai soci di effettuare un'erogazione in proporzione alle quote di partecipazione al capitale, pertanto la Cassazione ha ritenute tali importi "effettuati in conto capitale" che non danno luogo al rimborso in quanto somme rientranti nel capitale di rischio.