Se un'impresa installa dei faretti sopra l’insegna e le vetrate della propria attività deve pagare l'imposta di pubblicità in misura maggiore in quanto scatta la cd. "pubblicità luminosa". A queste conclusioni è giunta la CTP di Varese con la sentenza 130/2/18.
La controversia muove da un accertamento per l'anno 2017 emanato dal Comune di Varese e impugnato dal contribuente in merito all'istallazione sopra l’insegna e le vetrate della propria attività dei faretti luminosi. L'impresa sostiene che l'imposta di pubblicità non sia dovuta in quanto la superficie espositiva è pari a 3,5 mq e non è superiore a 5mq come sostenuto dal Comune.
Secondo la CTP il contribuente è in errore in quanto l'installazione sopra ogni insegna dei fari allo scopo di illuminare l’attività, determina il pagamento dell’imposta relativa (pubblicità illuminata), come previsto dal settimo comma dell’articolo 7 del Dlgs 507 del 1993, che dispone una maggiorazione del 100% dell’imposta dovuta. La definizione di «pubblicità illuminata» trova conferma nella risoluzione 6 del 25 maggio 1983 emanata dal Mef, che ha definito pubblicità illuminata ogni fonte volta a rendere maggiormente visibile l’attività.
Come chiarito nel testo della sentenza in commento, sicuramente il raggio luminoso aumenta la visibilità del percorso pedonale davanti al locale, ma, è indubbio che i fari in oggetto, sono stati installati al fine di rendere visibile ai passanti l'attività svolta. Infatti, il fatto che la fonte di luce possa anche illuminare il passaggio non rileva ai fini tributari.