L'articolo 8 del decreto "Misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", il cd. Decreto Dignità, non ha subito particolari modifiche in sede di conversione in Legge del DL 87/2018 ma apporta comunque delle novità al credito d'imposta ricerca e sviluppo.
Infatti, in linea generale, il testo prevede che, ai fini della disciplina del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei seguenti beni immateriali (di cui al comma 6, lett. d) art. 3 D.l. 145/2013):
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competenze tecniche e privative industriali relative
- a un’invenzione industriale o biotecnologica,
- a una topografia di prodotto a semiconduttori
- o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne
- derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo .
Si considerano imprese appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto, ai sensi dell'art. 2359 del C.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. Mentre, per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore (art. 5 comma 5 TUIR).
Attenzione: in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, la nuova disposizione ha efficacia retroattiva e si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge (quindi dal 2018), anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.
Credito d'imposta ricerca e sviluppo |
restrizioni valide dal periodo d'imposta in corso nel 2018 |
non più ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, di alcuni beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. |