L'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante sembra non trovare pace normativa. Infatti, l'’articolo 11-bis del decreto dignità, introdotto in sede di conversione in Legge del DL 87/2018, rinvia al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell'obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati. In pratica, l’articolo 11-bis riproduce il contenuto del DL 79/2018, e il decreto light approvato all'ultimo minuto, contenente la proroga al 1° gennaio 2019 è stato così abrogato.
In particolare, oltre ad abrogare come detto il DL 79/2019, l'articolo 11-bis modifica i commi 917, 927 e 928 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) che hanno introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati.
Di seguito un pratico riepilogo degli obblighi previsti dal 1° luglio 2018 e da quelli previsti dal 1° gennaio 2019.
Obblighi dal 1° luglio 2018 |
deduzione dalle imposte sui redditi e detrazione dall'IVA per le sole spese per carburante effettuate con pagamenti tracciabili |
attribuzione agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante un credito d'imposta, pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, utilizzabile in compensazione |
Obblighi dal 1° gennaio 2019 |
obbligo della fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA; |
esclusione dall'obbligo di certificazione fiscale con scontrino o ricevuta (con modalità diverse dalla fattura), previsto dalla legge per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione, solo per gli acquisti effettuati al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione (dunque ai privati consumatori) |
abrogazione delle disposizioni vigenti in tema di documentazione, da parte delle imprese, degli acquisti di carburanti per autotrazione (cd. scheda carburante). Tali modalità di documentazione, nonostante il posticipo della e-fattura, continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2018 |