Salvo il piano rateale anche in caso di ritardo di 2 giorni nel versamento di una delle rate: a chiarirlo la CTR Sicilia. Importante la sentenza 2773/5/2018 depositata il 4 luglio 2018 riguardante il mancato pagamento nei termini di una rata rientrante in un piano, il cui importo è stato versato nei due giorni successivi alla scadenza. La controversia nasceva da un avviso bonario ricevuto da un'impresa, a cui ha fatto seguito richiesta di un piano rateale di 20 rate che viene concesso dalle Entrate. Al pagamento della seconda rata, l'impresa versa in lieve ritardo e il sistema automatico di gestione dei pagamenti dell'Agenzia delle Entrate:
- cancella la rateazione,
- ricalcola gli importi dovuti
- commisura una sanzione del 30%
- calcola gli interessi
- notifica la cartella di pagamento da parte degli Agenti della riscossione.
La società invoca il lieve inadempimento e la sproporzione di sanzioni e interessi per un ritardo di 2 giorni nel versamento di quanto previsto dal piano rateale. Le Entrate erano vittoriose in CTP, così l'impresa propone ricorso alla CTR Sicilia.
La CTR ha chiarito che "il ritardo di due soli giorni nel pagamento di una sola rata non può che evidenziare l'accidentalità dell'evento e non quindi l'intenzionabilità di sottrarsi a un pagamento di imposte dovute e legittimamente richieste; manca quindi nel caso in esame quell'intenzionabilità sanzionabile a termini di legge. Inoltre la misura eccessiva della sanzione per due soli giorni di ritardo non appare in linea con i precetti costituzionali della logica coerenza, oltre che della commisurazione alla capacità contributiva dei soggetti delle imposte anche sotto il profilo sanzionatorio".
In questo caso si applica il principio del lieve inadempimento previsto dal comma 3, dell'articolo 15-ter del DPR 602/73, con buona pace del piano rateale e l'esclusione di sanzioni e interessi.