Con la Risoluzione 63/E l’Agenzia risponde ad un interpello ordinario che ha ad oggetto il conferimento di ramo d’azienda avvenuto tra una società di diritto francese con stabile organizzazione in Italia ed una società Italiana. Più chiaramente si tratta di un conferimento di ramo d’azienda della stabile organizzazione italiana della società di diritto francese nei confronti di una società residente. L’operazione può essere schematizzata nei seguenti punti:
- la società conferitaria (residente in Italia) ingloberà nel proprio bilancio il valore netto contabile del ramo d’azienda che scaturisce dal conferimento,
- il valore della partecipazione verrà invece trasferito direttamente nell’attivo della stabile organizzazione, senza transitare dalla società non residente.
La stabile organizzazione ha quindi chiesto all’Amministrazione finanziaria di fornire il proprio parere circa l’inquadramento fiscale dell’operazione, specificando che successivamente all’atto di conferimento la partecipazione non verrà ceduta ad altre società del gruppo o alla società madre di cui ne è la stabile organizzazione; qualora invece avvenisse tale trasferimento lo stesso verrebbe tassato secondo la partecipation examption (regime pex) e quindi verrebbe assoggettato il 5% del capital gain ad aliquota del 24%.
Secondo l’Agenzia delle Entrate il conferimento da parte di una società non residente di un ramo d'azienda appartenente a una sua stabile organizzazione in Italia a favore di una società residente è configurabile come "conferimento d'attivo", con applicazione del regime di "neutralità fiscale" previsto dagli artt. 148 e 149 del Tuir limitatamente agli elementi patrimoniali della stabile organizzazione effettivamente confluiti nella società conferitaria.
L’agenzia, nel fornire la sua risposta ha chiarito anche che la fattispecie in esame è stata disciplinata precipuamente dalla normativa europea in materia di regime fiscale delle fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni tra società di Stati membri diversi (cfr direttiva 90/434/Cee del 23 luglio 1990, modificata dalla direttiva 2005/19/Ce del 17 febbraio 2005, successivamente trasfusa nella direttiva 2009/133/CE del 19 ottobre 2009) e che trattandosi di un conferimento da una società di uno stato membro ad un’altra società di un’ altro stato membro, il tutto ricade nel perimetro della legge comunitaria; il discorso rimane valido anche nel caso in cui la conferente sia una stabile organizzazione.
A livello nazionale inoltre non vi è alcuna sottrazione di base impositiva in quanto il quale lo Stato potrà continuare ad esercitare il prelievo sui futuri atti realizzativi dei beni, che, anche se perfezionati da un soggetto diverso, sono pur sempre riconducibili al patrimonio di un soggetto residente. La neutralità fiscale dell’operazione è condizionata al fatto che la partecipazione nella conferitaria confluisca nella medesima contabilità della stabile organizzazione conferente da cui provengono gli asset conferiti. La soluzione esaminata è in linea con l'applicazione del principio/finzione elaborato in ambito OCSE che vede la stabile organizzazione quale "functionally separate entity", impresa indipendente, distinta e separata dalla casa madre da cui deriva (cfr. il Commentario all'articolo 7 del Modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni, aggiornato nel luglio 2016, e il Report Ocse sull'attribuzione dei profitti alle stabili organizzazioni del luglio 2010).
Per completezza l’Agenzia ricorda che l'assegnazione, nei termini sopra detti, al patrimonio della stabile organizzazione della partecipazione rinveniente dal Conferimento rimane comunque condizionata alla previsione generale della sussistenza di una connessione funzionale tra la suddetta partecipazione e il patrimonio della stabile nel rispetto dell'articolo 152 del Tuir.
Nel caso in cui, invece, la partecipazione ottenuta a fronte del conferimento venga successivamente trasferita alla sua casa madre ovvero venga assegnata direttamente (all'atto del conferimento) alla casa madre oppure manchi la connessione funzionale all’atto del conferimento o in un secondo momento, l'eventuale plusvalenza realizzata dalla stabile conferente sarà considerata esente (parzialmente) o, in alternativa, l'eventuale minusvalenza indeducibile, solo nel caso in cui la partecipazione in parola possieda i requisiti indicati dall'articolo 87, Tuir.