Ancora chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate su super e iper ammortamento. Stando a quanto chiarito, gli investimenti in magazzini autoportanti possono beneficiare del super ammortamento e dell'iper ammortamento solo per le componenti escluse dalla determinazione della rendita catastale (cioè le componenti impiantistiche) e non anche per le costruzioni incluse nella stima catastale.
In particolare con la Risoluzione 62/E del 9 agosto 2018 sono state fornite delucidazioni in merito alla corretta distinzione nei magazzini autoportanti:
- della componente immobiliare, in quanto tale suscettibile di attribuzione di rendita,
- della componente mobiliare (macchinari, congegni e altri impianti, funzionali ad uno specifico processo produttivo), in quanto tale non rilevante ai fini dell’attribuzione della rendita catastale.
I chiarimenti si sono resi necessari in quanto tra gli investimenti agevolabili con super e iper ammortamento, la norma non prevede quelli aventi ad oggetto “fabbricati e costruzioni”. Si premette che i magazzini autoportanti per le loro caratteristiche intrinseche, risultano censibili in catasto nelle categorie del Gruppo D (immobili a destinazione speciale).
Come si legge nel documento di prassi, i magazzini autoportanti si configurano come strutture, solitamente di grandi dimensioni (veri e propri edifici anche di altezza elevata), destinate allo stoccaggio di merci eterogenee, capaci di rispondere alle esigenze di ottimizzazione degli spazi (stoccaggio intensivo) e di automazione dei sistemi di movimentazione. La caratteristica peculiare dei magazzini autoportanti risiede nella particolare struttura del magazzino, ossia la scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato, progettata e realizzata per assolvere la funzione di struttura portante, a cui sono direttamente connessi gli elementi di copertura e di tamponatura, così da realizzare un vero e proprio edificio.
Pertanto:
- le strutture costituenti le scaffalature dei magazzini autoportanti rappresentano elementi propri del fabbricato, unitamente alle relative opere di fondazione, agli eventuali divisori verticali e orizzontali, alle pareti di tamponamento e alle coperture, ed in quanto tali annoverabili, a tutti gli effetti, tra le “costruzioni”, da includere, quindi, nella stima catastale;
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i sistemi antincendio, così come gli impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione, di climatizzazione, ecc., rappresentano elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità. Tali componenti sono ordinariamente influenti rispetto alla rendita catastale. Per tali componenti comunque la stima catastale deve essere limitata alla condizione di ordinaria apprezzabilità sul mercato, senza prendere pertanto in considerazione
un eventuale sovradimensionamento delle stesse, non rispondente alle ordinarie esigenze di una pluralità di eventuali utilizzatori. - i sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati (traslo-elevatori, satelliti, carrelli LGV a guida laser, ecc.) costituiscono componenti annoverabili tra i “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” e come tali esclusi dalla stima catastale .
Ciò posto, in virtù di quanto rappresentato dal punto di vista catastale e in linea con quanto già affermato nella circolare n. 4/E del 2017 (paragrafo 9) in tema di super ammortamento degli impianti fotovoltaici ed eolici, si ritiene che - al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla legge - siano agevolabili con il super/iper ammortamento le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia le componenti escluse dalla determinazione della rendita catastale secondo i criteri sopra esposti.
La risoluzione è allegata a questo articolo.