Con il Pronto Ordini 120/2018, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha risposto ad un quesito sull’incompatibilità tra un’impresa individuale inattiva e l’iscrizione all’albo. In particolare, era stata chiesta al Consiglio, la verifica della sussistenza di una causa di incompatibilità di un iscritto all'ordine e titolare di impresa individuale inattiva che non ha prodotto costi/ricavi.
Per prima cosa, il documento riporta l’articolo 4, comma 1, lettera c del Decreto Legislativo 139/2005 dove è disposta “l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’esercizio non prevalente, né abituale dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per conto proprio, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti.”
Come chiarito nel PO in commento, per “esercizio di attività di impresa” deve intendersi il concreto svolgimento dell’attività di impresa, pertanto “l’incompatibilità deve ritenersi esclusa laddove l’iscritto, pur assumendo qualifica imprenditoriale non eserciti la connessa attività”.
Infatti, nelle Note Interpretative del CNDCEC sono individuati alcuni elementi che fanno tendere verso l’assenza dell’esercizio dell’attività come:
- la posizione della CCIAA Inattiva
- Posizione IVA inattiva
- Posizione CCIAA attiva e posizione IVA attiva ma assenza di costi e ricavi ed investimenti indispensabili
- Assenza di luogo di svolgimento dell’attività
- Dichiarazioni scritte.