L’Amministrazione finanziaria, nella circolare 18 E pubblicata il 1° agosto 2018 dopo avere sintetizzato il quadro normativo fiscale di riferimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, anche alla luce degli interventi normativi riguardanti tutti i soggetti operanti nel terzo settore, ha risposto ad alcuni quesiti con l’obiettivo di chiarire situazioni che fino ad ora sembravano essere avvolte da una nuvola di incertezza e su cui i contribuenti, in più occasioni, avevano chiesto di intervenire.
In particolare il quesito chiedeva delucidazioni sul trattamento fiscale dei contributi erogati da un ente pubblico e finalizzati allo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell’associazione stessa, nonché se gli stessi dovessero essere presi in considerazione per il raggiungimento del plafond che permette di usufruire o meno del regime di vantaggio 398/1991.
L’articolo 143, comma 3, lettera b), del TUIR prevede che non concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti da pubbliche amministrazioni agli enti non commerciali per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi. La disciplina non fa alcuna differenza sulla tipologia di contributi erogati, anche nel caso in cui questi vengano a tutti gli effetti considerati al pari dei corrispettivi incassati.
Per quanto riguarda invece il superamento della soglia di 400.000 euro che fa decadere dalla possibilità di usufruire del regime forfettario 398/1991, ricordiamo che la legge statuisce che tale soglia limite debba essere riferita esclusivamente ai proventi ricevuti per lo svolgimento dell’attività commerciale. L’Amministrazione finanziaria ha precisato che nel plafond previsto per la fruizione del regime fiscale agevolato rivolto agli “enti” sportivi dilettantistici, trovano collocazione:
- tutti i proventi costituenti ricavi di cui all’articolo 85 del TUIR,
- le eventuali sopravvenienze attive di cui all’ articolo 88, del medesimo testo unico, relative alle attività commerciali esercitate.
La stessa Agenzia delle Entrate ha precisato, invece, relativamente ad altre tipologie di proventi non concorrenti alla determinazione del reddito imponibile assoggettato alla L.398/1991, che gli stessi proventi non vanno computati nel calcolo del plafond ai fini dell’applicazione del regime agevolato; è il caso questo dei contributi in oggetto.
Nella circolare n°18/E del 2018 è stato infatti ribadito che anche i contributi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche all’associazione sportiva dilettantistica, per i quali trovi applicazione il beneficio di cui all’articolo 143, comma 3, lettera b), del TUIR, sia nell’ipotesi che si tratti di contributi a fondo perduto sia nell’ipotesi in cui abbiano natura di corrispettivi non rientrano nel calcolo del plafond di 400.000 euro.
Va evidenziato, inoltre, che il regime agevolativo recato dall’articolo 143, comma 3, lettera b) del TUIR opera solo agli effetti dell’IRES. Per quanto riguarda, invece, il trattamento ai fini IVA, gli stessi contributi sono assoggettati ad imposta nel caso in cui si configurino corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni, secondo le modalità previste dal regime forfettario 398/1991.