Con il decreto interministeriale del 12 settembre 2017 è stato istituito lo sgravio contributivo per i contratti collettivi aziendali che contengano misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata. Con la circolare 91 del 3 agosto 2018 l'INPS chiarisce ora le modalità operative per l’attribuzione e fruizione del beneficio a valere sulle risorse per l’anno 2018. Lo sgravio spetta per i contratti aziendali stipulati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018 a valere su 54.600 milioni di euro. L'importo dell'agevolazione per ciascuna azienda verrà definito sulla base delle richieste complessive pervenute.
I datori di lavoro dovranno richiederlo in via telematica all’Inps entro il 15 settembre 2018. Non sono ammessi i datori a cui è già stato riconosciuto lo stesso sgravio per l’anno 2017.
L'INPS ricorda che i requisiti di accesso sono stati illustrati nella circolare esplicativa n. 163 del 13 novembre 2017 e che l’introduzione, estensione o integrazione di misure di conciliazione vita–lavoro, individuate dal decreto interministeriale, deve risultare da un contratto collettivo aziendale, anche in recepimento di contratti territoriali sottoscritto e depositato dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018.mediante le procedure telematiche messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sul proprio sito internet istituzionale.
La domanda deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on line“Conciliazione Vita-Lavoro 2018”, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Istituto www.inps.it.
Ciascun datore di lavoro, identificato dal codice fiscale, può presentare la domanda per una sola delle posizioni contributive attive .Nel caso di datori che abbiano sia matricola, come datore di lavoro privato, sia posizione CIDA, come datore di lavoro agricolo, la domanda deve essere presentata sulla prima posizione contributiva.
Lo sgravio in esame è concedibile una sola volta per ciascun datore di lavoro nell’ambito del biennio preso in considerazione dal decreto interministeriale. Pertanto non è consentita la presentazione della domanda ai datori di lavoro a cui sia stato riconosciuto il beneficio a valere sulle risorse per l’anno 2017.
Scaduto il termine per l’invio dell’istanza, l’INPS procede ai controlli e al calcolo della misura dell'agevolazione per le domande presentate per l’annualità 2018 la procedura di attribuzione tiene conto della forza aziendale e dell’imponibile dichiarati per l’anno 2017. L'istituto precisa che per le domande presentate per l’annualità 2018 la procedura e tiene conto della forza aziendale e dell’imponibile dichiarati per l’anno 2017. L’ammissione al beneficio avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.
A far data dal 16 ottobre 2018 l’Istituto informerà i datori di lavoro – esclusivamente in modalità telematica - dell’esito della domanda e dell’importo di sgravio eventualmente riconosciuto.
La fruizione dello sgravio è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone ai datori di lavoro il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il D.U.R.C. A questo fine, il datore di lavoro potrà avvalersi del nuovo sistema di Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (D.P.A.) di cui al messaggio n. 2648 del 2 luglio 2018, che prevede la possibilità per l’azienda di dichiarare, a partire dal mese in cui ne ha diritto e per tutto il periodo di permanenza del titolo medesimo, la volontà di usufruire delle agevolazioni.
Per la fruizione dello sgravio i datori di lavoro ammessi dovranno utilizzare da novembre 2018 il codice di autorizzazione “6J”; ilcodice vale anche per i datori agricoli
Per le domande presentate nel 2018 il conguaglio dello sgravio deve essere effettuato solo sulle denunce dei mesi di novembre e dicembre 2018, su una o due mensilità. Nell'ipotesi in cui il saldo della denuncia risulti a credito dell’azienda il relativo importo può essere posto in compensazione con modello F24.
Per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, i datori di lavoro interessati valorizzeranno all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L902”, avente il significato di “conguaglio sgravio per conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. del 12 settembre 2017 – annualità 2018”; nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.