Il Ministero dell’Interno, con Circolare 25 luglio 2018, n. 5797, fornisce nuove informazioni sulla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che contiene nuove disposizioni in materia di distacco dei lavoratori e di impiego di conducenti in operazioni di cabotaggio. In particolare a causa del mancato aggiornamento delle procedura telematica di comunicazione del distacco dei lavoratori in Italia, come segnalato dall'Ispettorato nazionale del lavoro, si è reso necessario integrare con alcune precisazioni la circolare n. 300 del 10 luglio 2018 . Questo il testo delle integrazioni :
“4. Conservazione ed esibizione della comunicazione preventiva di distacco
Secondo le disposizioni dell’art. 10, comma, 1-ter, del D.lgs. n. 136/2016, in occasione dì attività di autotrasporto effettuate da imprese italiane che impegnino conducenti distaccati o, da imprese straniere che impegnino conducenti in attività di cabotaggio, una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, in caso di controllo su strada; un’altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato in Italia dall’impresa estera distaccante ”.
Il Ministero sul punto precisa che: Secondo l’art. 10, comma 3 del D. Lgs. 136/2016, durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa distaccante ha l’obbligo di designare un referente elettivamente domiciliato in Italia, incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell’impresa distaccante sì considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi. Per Io stesso periodo, l’impresa che distacca lavoratori in Italia deve conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile.
“7. Sanzioni per mancata effettuazione della comunicazione
L’art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 136/2016 punisce, con sanzione amministrativa pecuniaria , la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, dello stesso decreto. La sanzione si applica per ogni lavoratore interessato ed è posta a carico del datore di lavoro che, nei tempi e modi sopraindicati, non ha provveduto a comunicare al Ministero del Lavoro il distacco di lavoratori o l’effettuazione di operazioni di cabotaggio. L’accertamento e la contestazione della violazione è di competenza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente.
Essendo tale illecito strettamente collegato a quello accertato su strada, relativo alla mancata esibizione della comunicazione, con cui in ogni caso concorre avendo diversa oggettività giuridica, l’accertamento della violazione di cui all’art. 10, comma 1-ter del D.lgs. 136/2016, deve essere sempre oggetto di segnalazione da parte dell’Ufficio di Polizia, al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro per gli adempimenti successivi.
Invece, l’accertamento dell’illecito previsto dall’art 10, comma 1-bis lett. b) , non integra l’illecito di cui all’art. 12, comma 1, atteso che lo stesso si riferisce espressamente alla violazione degli obblighi di cui al comma 1 dell’art. 10. Pertanto, in questo caso specifico, la segnalazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro non andrà fatta”.