Operativo da un mese, il Registro dei Compro Oro, istituito dal D.lgs. n. 92 del 2017 in attuazione della direttiva europea contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. L’avvio del Registro è stato infatti fissato per il 3 settembre, data entro la quale sono state completate le specifiche tecniche delle procedure di registrazione, accreditamento e utilizzo del servizio di iscrizione da parte degli operatori, e quelle di accreditamento e accesso alla sottosezione riservata da parte delle Autorità competenti.
Gli operatori in attività dovranno presentare la domanda d’iscrizione entro il termine di oggi, 2 ottobre 2018.
Con la circolare 30/18 l’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori OAM creditizi ha reso noto il contributo che dovrà necessariamente essere versato al momento dell’iscrizione per gli operatori ancora non operanti sul mercato.
Il contributo, finalizzato a coprire i costi di istituzione, gestione e sviluppo del Registro, è stato fissato in funzione della natura giuridica, della complessità organizzativa dell’operatore e dell’esclusività o meno dell’attività di Compro oro esercitata rispetto alle attività eventualmente esercitate dal titolare della stessa.
La disciplina prevede infatti che sia versato un contributo differente a seconda che l’attività venga esercitata con una delle forme societarie previste dal nostro ordinamento oppure sotto la veste di ditta individuale. In particolare il “contributo fisso” è così distinto:
Forma giuridica | Contributo fisso |
Società di persone e società di capitali | 230 euro |
Ditte individuali | 120 euro |
Al contributo fisso deve poi aggiungersi un contributo variabile di 70 euro che deve essere moltiplicato per il numero di punti vendita posseduti.
Qualora invece l’attività di compro oro venisse esercitata come attività secondaria il contributo fisso da versare al momento dell’iscrizione è paria a:
- 210 euro per le società di persone e le società di capitali,
- 100 euro per le ditte individuali.
Per quanto riguarda invece il contributo annuale che gli iscritti dovranno versare per gli anni successivi sarà determinato dall’Organismo con successivo provvedimento, anche in funzione del numero degli iscritti ed in misura proporzionale alla loro dimensione.
Qualora l’istanza di iscrizione venisse rigettata dall’OAM oppure in ipotesi di cancellazione, anche su istanza di parte, i contributi già versati non saranno rimborsati dall’Organismo. Nel caso invece in cui vi sia un soggetto che sia stato cancellato dal Registro e che presenti una nuova domanda di iscrizione, l’OAM chiarisce che restano ferme le precedenti posizioni debitorie.