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PENSIONI D'ORO: LA UE RIFIUTA IL RICORSO SULLA PEREQUAZIONE PARZIALE

1 minuto, Redazione , 02/08/2018

Pensioni d'oro: la UE rifiuta il ricorso sulla perequazione parziale

La perequazione delle pensioni 2012 2013 del decreto Poletti che aveva corretto il blocco delle pensioni d'oro, giudicata legittima dalla Corte di Giustizia Europea

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La Corte di Giustizia Europea ha  respinto il ricorso riguardante la perequazione delle pensioni per il 2012 e 2013  in quanto non viola i diritti dei pensionati ed è motivata da ragioni di pubblica utilità.   Il ricorso proveniva da una causa collettiva con la quale alcune migliaia di pensionati contestavano la correzione effettuata dal Governo Renzi sulla norma del decreto Salvaitalia che aveva bloccato gli scatti automatici delle pensioni con importo superiore a tre volte il minimo ed era stata bocciata dalla Corte Costituzionale.

Un decreto del Ministero del lavoro aveva quindi stabilito la restituzione degli importi della rivalutazione ma non in modo totale bensi in forma scaglionata , per cui ai percettori di assegni pari a  5 volte il minimo  veniva restituito solo il 10 % e  il  20% per gli assegni superiori di 4-5 volte il minimo. I pensionati con assegno oltre 6 volte il minimo non avevano ricevuto nulla . Da qui il ricorso  alla Corte di Strasburgo per " un’ingerenza immediata sulle loro pensioni per il 2012 e 2013 e permanente per effetto del blocco sulle rivalutazioni successive che avrebbe violato il loro diritto alla proprietà ”. Il decreto era stato giudicato legittimo dalla Corte costituzionale italiana. 

Come detto la Corte di Strasburgo non ha  condiviso tali motivazioni e ha sostenuto che la riforma era  giustamente motivata a “proteggere il livello minimo di prestazioni sociali e garantire allo stesso tempo la tenuta del sistema sociale per le generazioni future”, e questo in un periodo “in cui la situazione economica italiana era particolarmente difficile”. La sentenza afferma anche che  “gli effetti della riforma del meccanismo diperequazione sulle pensioni dei ricorrenti non sono a un livello tale da esporli a delle difficolta’ di sussistenza incompatibili con quanto prescritto dalla convenzione europea dei diritti umani”.

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