Con la recente pubblicazione della Circolare n. 18/2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito risposte a dubbi riguardanti l’applicazione del regime fiscale previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, per il quale possono optare le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro.
Tale regime agevolativo prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.
Sotto il profilo degli obblighi contabili, di certificazione dei corrispettivi e di dichiarazione, le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per le disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 sono esonerate, agli effetti fiscali:
- dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritte dagli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (v. articolo 2, comma 1, della stessa legge n. 398 del 1991);
- dagli obblighi di cui al titolo II del DPR n. 633 del 1972 (v. articolo 2, comma 1, della stessa legge n. 398 del 1991) e, in particolare, dall’obbligo di fatturazione (tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie) e di registrazione (v. articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633);
- dall’obbligo di certificazione mediante scontrini fiscali e ricevute fiscali (v. articolo 2, comma 1, lett. hh) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696);
- dall’obbligo di dichiarazione ai fini IVA (v. articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972);
Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per le disposizioni della legge n. 398 del 1991 sono previsti dall’articolo 9, comma 3, del DPR n. 544 i seguenti adempimenti:
- conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto;
- annotare, anche con una unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato;
- effettuare il versamento trimestrale dell'IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- annotare distintamente nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997, i proventi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999, i pagamenti a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991 e i versamenti da queste effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.
Si precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, la violazione dell’obbligo di tracciabilità in argomento non comporta più la decadenza dal regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 ma unicamente l’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.