Il decreto n. 87 2018 in fase di conversione in legge registra il dietro-front della maggioranza in tema di somministrazione. Con l'approvazione dell'emendamento della stessa maggioranza, si specifica che le causali e i nuovi limiti temporali (24 mesi in totale, di cui i primi 12 mesi anche senza causale) vanno applicate al rapporto fra utilizzatore e lavoratore e non come inizialmente si poteva intendere dal testo, tra agenzia e lavoratore.
Cio comporta che ad esempio il limite di 12 mesi del primo contratto va calcolato su chi utilizza il lavoratore, quindi il lavoratore dopo la missione in una azienda potrà essere assunto ancora dall'agenzia di somministrazione e essere inviato in un altra impresa , ripartendo da zero con il conteggio dei mesi. Lo stesso lavoratore invece non potrà essere inviato di nuovo nella stessa azienda oltre i primi 12 mesi se, non con l'apposizione di una causale. Una volta raggiunti i 24 mesi quel lavoratore potrà restare in quella azienda solo con l'assunzione diretta e a tempo indeterminato.
Sui limiti di tempo, va detto innanzitutto che le previsioni dei CCNL vengono riconosciute come prevalenti rispetto alla norma quindi dovrebbe essere salvo il numero di 6 proroghe , specificate nel CCNL delle Agenzie per il lavoro. Anche per i contratti a termine diretti tra lavoratore e azienda restano valide le previsioni contrattuali cui contratti a tempo determinato. E' il caso ad esempio del contratto metalmeccanici che arriva a 69 mesi compresa la somministrazione o il ccnl gomma plastica che ne permette 44 mesi (sempre compresa la somministrazione)
Resta ancora poco chiara dopo le modifiche , la sorte del contributo dello 0,5% sui rinnovi. Sarebbe coerente con l'impostazione descritta sopra, ritenerlo dovuto solo in caso di rinnovo presso lo stesso utilizzatore ma l'emendamento non lo specifica bisogna quindi attendere il testo definitivo e forse un successivo chiarimento ministeriale o dell'INPS .