Gli adempimenti fiscali e il versamento delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali (di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, dlgs 241/1997), che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno (compresi quelli rateali), possono essere effettuati entro il 20 di agosto senza alcuna maggiorazione (comma 11-bis dell’art. 37 del D.L. 223/2006).
I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, ad esclusione di:
- quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica,
- nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Altre ipotesi di sospensione (DL 193/2016 articolo 7-quater, commi 17 e 18):
- dal 1º agosto al 4 settembre è sospeso il termine di 30 giorni previsto per il pagamento degli importi risultanti dalle comunicazioni di irregolarità ricevute dai contribuenti a seguito dei controlli automatizzati e formali sulle dichiarazioni e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata
- i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione sono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dei termini processuali (dal 1° al 31 agosto); si ricorda che il termine per l’impugnazione davanti alla commissione tributaria provinciale è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di adesione all’accertamento da parte del contribuente (articolo 6, comma 3, Dlgs 218/1997); ne consegue che nel calcolo dei termini di impugnazione conseguenti alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione si deve tener conto non solo del periodo di sospensione di 90 giorni, ma anche dell’eventuale sospensione feriale dei termini processuali (cfr anche circolare n. 65/E del 28 giugno 2001, paragrafo 4.2).
Ricordiamo che il 20 agosto, i soggetti titolari di partita IVA che hanno optato per il versamento rateale del saldo annuale dell'IVA, del saldo e primo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, si troveranno a dover versare contestualmente la prima e la seconda rata di imposta.
In sostanza, per il 2018, poiché il termine di versamento della prima rata, 30 giugno, cadeva di sabato, e tale scadenza è stata automaticamente prorogata al 2 luglio, il termine per fruire della rateizzazione con la maggiorazione dello 0,40% con scadenza 1° agosto è ulteriormente prorogato per effetto del differimento dei termini estivi al 20 agosto, così come il termine di pagamento della seconda rata, inizialmente previsto per il 16 agosto:
RATA
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VERSAMENTO
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INTERESSI %
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VERSAMENTO (*)
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INTERESSI %
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1ª
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2 luglio
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20 agosto
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2ª
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16 luglio
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0,16
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20 agosto
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0,00
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3ª
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20 agosto
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0,49
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17 settembre
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0,33
|
4ª
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17 settembre
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0,82
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16 ottobre
|
0,66
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5ª
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16 ottobre
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1,15
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16 novembre
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0,99
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6ª
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16 novembre
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1,48
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(*) in questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%
Il sovrapporsi della scadenza potrebbe porre ai contribuenti coinvolti un eccessivo onere, tenuto conto che la rateizzazione testimonia di per sé una necessità di scadenzare i pagamenti.
Per questo motivo la Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha approvato, nella seduta del 31 luglio, la Risoluzione sull'affare assegnato n. 41, che invita il Governo a rimediare al doppio versamento che spetterebbe ai titolari di partita Iva il 20 agosto 2018, e a promuovere una iniziativa, anche a carattere legislativo, tempestivamente rispetto alle scadenze in questione, volta alla rideterminazione del piano di rateizzazione per i versamenti in commento, in modo da evitare che la prima e la seconda rata abbiamo la stessa scadenza, ferma restando la facoltà del contribuente di aderire o meno al nuovo piano di rateizzazione.
In ragione del vincolo delle compatibilità finanziarie di cassa dell'erario, l'ultima rata di versamento dovrà essere il 16 novembre 2018.