Nuova circolare dell'Agenzia delle Dogane Monopoli per gli esercenti depositi fiscali di vino dopo le numerose richieste delle associazioni di categoria per l'unificazione dei termini per i vari adempimenti. In particolare, con la Circolare 6/D del 26 luglio 2018 il Fisco ha aderito alla concentrazione in un’unica scadenza dei termini di adempimento, così che gli esercenti depositi fiscali di vino presentino annualmente agli Uffici delle dogane entro il 10 settembre
- il prospetto riepilogativo della produzione e della lavorazione,
- il bilancio di materia
- il bilancio energetico prescritti dalle lett. b) e c) del comma 4 dell’art. 7 del D.M. n.153/2001 dei quali, per le particolari indicazioni che riportano, allo stato permane la necessità di acquisizione.
La normativa nazionale in materia di fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, detta disposizioni specifiche per i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra nonché per i piccoli produttori di vino.
Infatti, l'articolo 8, comma 1, del DM n. 153/2001, recante disposizioni specifiche per i depositi fiscali di vino, prescrive che il depositario autorizzato presenta il prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti, annualmente, entro il quindicesimo giorno successivo al termine dell’anno cui si riferisce.
Nella concreta applicazione l’obbligo tributario viene fatto decorrere dal 31 luglio, data di chiusura dell’anno alla quale le norme di fonte comunitaria del settore vitivinicolo agricolo abbinano la rilevazione delle giacenze dei prodotti.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell’11.12.2017 ha fissato al 10 settembre il termine per la presentazione della dichiarazione di giacenza.
Nel caso di registri tenuti in forma telematica, lo stesso Regolamento 2018/274 e le disposizioni nazionali di attuazione contemplano un termine di 30 giorni per effettuare la registrazione delle operazioni in tal modo superando la scadenza del 15 agosto. Tanto premesso, va considerato che proprio il particolare trattamento impositivo riservato al vino ha giustificato riduzioni degli oneri ritenendo valido agli effetti tributari l’utilizzo dei documenti in uso agli esercenti in osservanza delle norme in materia vitivinicola, semprechè contenenti le informazioni necessarie per l’esercizio della vigilanza.
Termine adempimento 10 settembre 2018 | Prospetto riepilogativo della produzione e della lavorazione |
Bilancio di materia | |
Bilancio energetico |
Il testo della Circolare 6/D è allegato a questo articolo.