Con il Messaggio n. 3018 l'INPS è intervenuto per confermare la persistenza del diritto alla NASpI al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia.
In particolare viene specificato che ci sono state segnalazioni, da parte di patronati , in cui si segnalava il mancato accoglimento di domande di NASpI presentate al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia, l’Istituto ha evidenziato che la normativa prevede che l'istanza di NASpI puo essere presentata nei sessantotto giorni dal termine dell’ultimo contratto di lavoro e la decadenza dell’indennità di mobilità ordinaria dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia intervenga all’interno di detti sessantotto giorni.
E' stato interpellato anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha confermato l'interpretazione dell'INPS con nota n. 8774 del 28 maggio 2018 affermando o che “ nulla osta a che i lavoratori che maturino le condizioni fissate dalla legge per richiedere l’indennità NASpI possano accedere a tale ultima prestazione qualora ne facciano istanza entro i 68 giorni successivi dal termine dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato intrattenuto e la scadenza della prestazione di mobilità o del trattamento speciale edile ex lege 451 del 94 intervenga all’interno del medesimo arco temporale, intendendosi per scadenza il termine della prestazione per intero godimento della prestazione stessa.”
L’Istituto ha quindi annunciato che in un prossimo nuovo messaggio saranno fornite le istruzioni procedurali volte alla gestione della casistica sopra menzionata.