Approvato al Senato, il DL di conversione in legge del cd.DL 87/2018 (Decreto Dignità) di cui ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Una delle principali novità introdotta in sede di discussione parlamentare è stata l'eliminazione dallo spesometro per tutti i produttori agricoli assoggettati a regime IVA agevolato, ovvero i piccoli imprenditori agricoli con un volume di affari inferiore a 7.000 euro annui in regime di esonero dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto.
In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'esonero dell'obbligo di comunicare i dati delle fatture viene esteso a tutti i produttori agricoli ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72, ricordiamo infatti che attualmente, l’articolo 21 del decreto legge 78/2010 prevede l’esonero dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse e registrate per i soli produttori agricoli in regime di esonero Iva, situati nei territori montani di cui all’articolo 9 del Dpr 601/1973, ovvero nei:
- terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla presentazione della domanda all'ufficio delle imposte.
- terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale.
- terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.
Non è necessario che l’attività in detti terreni sia svolta in via esclusiva, per rientrare nell’esonero, ma è sufficiente che l'attività sia esercitata in terreni ubicati in zone montane, in misura maggiore al 50% (vd. Risoluzione Agenzia n. 105/2017).
Alla luce delle nuove modifiche, gli agricoltori minimi non dovranno effettuare neanche la comunicazione dei dati relativi al primo semestre 2018 entro il 1° ottobre 2018, e al secondo semestre 2018 entro il 28 febbraio 2019.