La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 4 luglio 2018, n. 17514, confermando un orientamento consolidato ha affermato che lo svolgimento da parte del lavoratore, durante l’assenza dal lavoro per malattia e infortunio, di attività incompatibili con la condizione o tali da ritardare la guarigione giustifica il licenziamento disciplinare del dipendente coinvolto.
Nel caso particolare era stata documentata dai controlli di una agenzia investigativa una attività lavorativa supplementare da parte di un autista di mezzi pubblici. Il lavoratore era occupato come parcheggiatore, durante diversi periodi di assenza per malattia, per molte ore al giorno e addirittura nell'ultimo caso in ordine di tempo, omettendo l'utilizzo del collare, prescrittogli proprio per gli esiti di un infortunio.
Nelle motivazioni, la Suprema corte conferma la sentenza del giudice di merito in quanto afferma in particolare che in materia di proporzione tra addebito disciplinare e provvedimento espulsivo: " rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza; spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo."