Pausa estiva anche per i termini processuali. Infatti, anche quest'anno scatterà da oggi la consueta pausa estiva per
- il processo civile,
- il processo amministrativo
- il processo tributario.
La pausa va dal 1° al 31 agosto 2018. Come ogni anno, il legislatore prevede che salvo caso espressamente indicati, i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative siano sospesi per la pausa feriale. Quest'anno inoltre il 1° settembre cade di sabato, per cui appare opportuno ricordare che l'art. 155 del codice di procedura civile prevede che se il giorno di scadenza cade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Attenzione al fatto che la norma che ha introdotto la sospensione estiva fa riferimento solo ai “termini processuali” e non anche ai termini meramente “amministrativi”. Pertanto, la sospensione feriale non si applica, ad esempio,
- alla comunicazione di adesione al processo verbale di constatazione (PVC),
- alle controversie in materia di lavoro,
- ai termini di presentazione all'Ufficio della documentazione richiesta a seguito di controllo formale delle dichiarazioni.
La disposizione, inoltre, stabilisce che oggetto della sospensione feriale sono i “termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative”.
Per tali si devono intendere i termini riferibili a:
- le controversie di natura civilistica (ad esempio, controversie in materia di locazione di immobili urbani);
- le controversie di natura amministrativa e tributaria (tutti gli atti impugnabili dinanzi ai giudici tributari, depositi di atti giudiziari, proposizione ricorsi o appelli alle Commissioni tributarie e ricorsi alla Corte di Cassazione, costituzione in giudizio, presentazione dell'istanza di “reclamo/mediazione”);
- i procedimenti giudiziari in materia societaria (costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni);
- l’accertamento con adesione del contribuente;
- la definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie.