Pubblicando la circolare 16/E del 2018 l’Agenzia delle entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito al trattamento dei crediti tributari e contributivi in caso di:
- concordato preventivo,
- accordi di ristrutturazione dei debiti
- crisi da sovraindebitamento
Alla luce degli ultimi interventi normativi (legge di Bilancio 2017) e Giurisprudenziali comunitari (causa C 546/14 del 7 aprile 2017), l’Agenzia ha dovuto rivedere la propria posizione sulla infalcidiabilità dei debiti Iva in sede di concordato preventivo senza transazione fiscale.
Nelle precedenti circolari sul tema (circolare n. 40/E del 18 aprile 2008 e circolare n. 19/E del 6 maggio 2015), l’Agenzia, facendo forza sulle sentenze della Cassazione n. 22931 e n. 22932 del 4 novembre 2011, aveva riconosciuto la possibilità di rideterminare i debiti tributari anche nell’ambito del concordato preventivo non accompagnato dalla domanda di transazione fiscale, ma aveva ribadito l’infalcidiabilità dell’Iva in ragione della natura comunitaria dell’imposta.
La disciplina del concordato preventivo, nell’assetto previgente alle modifiche recate dalla legge di bilancio per il 2017, consentiva al debitore di proporre il pagamento, parziale o dilazionato, del debito tributario sia chiedendo di essere ammesso ad un concordato preventivo non contenente la domanda di transazione fiscale, sia accedendo alla procedura della transazione fiscale. La transazione fiscale costituiva un subprocedimento che il debitore poteva facoltativamente richiedere e che, qualora fosse incluso in un concordato preventivo giunto ad omologazione, assicurava gli effetti del consolidamento del debito tributario e dell’estinzione dei giudizi concernenti i tributi oggetto del concordato.
Tale procedimento però, non trovava applicazione nel momento in cui il tributo in esame era l’IVA. Con la sentenza della Corte di Giustizia Europea invece, nel 2016, viene ribaltata la situazione. Alla luce delle garanzie che la procedura di concordato preventivo offre per il recupero dei crediti privilegiati, la Corte europea ha concluso che ammettere un imprenditore in stato di insolvenza ad effettuare, nella procedura in esame, un pagamento soltanto parziale del credito IVA, con il conseguente declassamento del credito a chirografo per la parte non soddisfatta, non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’IVA e, pertanto, non si pone in contrasto con la normativa comunitaria.
La Corte di giustizia, nella citata sentenza, ha affermato l’ammissibilità, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo senza transazione fiscale, di una domanda contenente la falcidia del credito IVA, qualora un esperto indipendente attesti che tale credito non sarebbe soddisfatto in misura maggiore nel caso di fallimento.
Nell’ipotesi di concordato preventivo contenente una domanda di transazione fiscale, l’intangibilità dell’IVA era espressamente disposta dall’articolo 182-ter, primo comma, della L.F., nella formulazione previgente al 1° gennaio 2017, secondo cui “con riguardo all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta” poteva “prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”.
Con la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 81, legge 232/2016) invece, è stata introdotto la possibilità di falcidiare, all’interno del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, tutti i debiti tributari, ivi compresi quelli relativi all’Iva e alle ritenute operate e non versate, con il limite della quota realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione.
Per quanto riguarda le ritenute operate e non versate dal sostituto d’imposta, il percorso è stato analogo. In un primo momento il Collegio Supremo aveva osservato che, per le ritenute operate e non versate dall’impresa in concordato, “la previsione dell’infalcidiabilità del credito di cui al novellato art.182-ter della L. Fall., potesse trovare applicazione solo nell’ipotesi di proposta di concordato che fosse accompagnata da una transazione fiscale”. Il collegio riteneva infatti che fosse impossibile estendere alla fattispecie generale, quella del concordato senza transazione fiscale, i benefici ed i risultati della fattispecie speciale, ovvero quella del concordato con transazione fiscale. Tuttavia i limiti fino ad ora brevemente analizzati devono ritenersi superati per merito dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2017.
In fine, l’Amministrazione finanziaria ha però evidenziato che le problematiche relative all’invalidabilità dell’Iva e delle ritenute sono ancora attuali per le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, in quanto nessuna legge, ad oggi, è intervenuta a modificarne la portata.