Con l’articolo 13 del decreto Dignità viene soppressa la norma della legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017), che prevedeva la possibilità di utilizzare una delle forme societarie ordinarie , sia di persone che di capitali , anche per l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica.
Si torna dunque al regime previgente per le società e associazioni sportive dilettantistiche, ossia il divieto di lucro soggettivo. Abrogati anche , con effetto retroattivo :
- le disposizioni sullo statuto (comma 354),
- il regime fiscale agevolato (comma 355),
- i rapporti giuslavoristici (commi 357-358),
- la consequenziale qualificazione dei redditi (comma 359) e
- la disciplina previdenziale (comma 360).
Le collaborazioni con Società e associazioni sportive , per le quali si era ancora in attesa di regolamentazione da parte del CONI come co.co.co. potranno dunque continuare a fruire della qualificazione dei ricavi come redditi diversi e non sono soggette all'obbligo di retribuzione tracciabile da poco entrato in vigore.
Il passaggio alle co.co.co per le società sportive lucrative, almeno per alcune specifiche mansioni avrebbe comportato complicazioni burocratiche come comunicazione preventiva al centro per l’impiego, tenuta del libro unico del lavoro, predisposizione del cedolino paga e iscrizione alla Gestione Separata INPS, in caso di redditi oltre soglia, da parte dei collaboratori.