Il DL. 87 2018, cd. Decreto Dignità, ha sottoposto i contratti di somministrazione di lavoro alle stesse regole del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato , In particolare viene resa obbligatoria per i contratti oltre i 12 mesi e per tutti i rinnovi l'apposizione di una causale che va scelta obbligatoriamente tra due opzioni:
- esigenze «temporanee, oggettive ed estranee all’ordinaria attività»
- incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Le causali erano richieste nell'utilizzo del contratto a termine in somministrazione anche fino al 2014, prima del Decreto Poletti che ha cancellato le causali per tutti i contratti di lavoro a termine, ma andavano inserite al contratto commerciale tra Agenzia interinale e impresa, perche era quest'ultima che doveva giustificare l'utilizzo del lavoratore solo per un certo periodo .
La nuova norma invece ntroduce una importante novita : la causale deve essere riportata nel contratto di lavoro del dipendente con l'agenzia di somministrazione.
Non è chiaro se la formulazione è imprecisa per un errore tecnico oppure se essa è intenzionale . Significherebbe che la causale deve fare riferimento alla situazione dell'Agenzia. Quest'ultimo caso ovviamente risulta incomprensibile e illogico rispetto a tutto l'impianto del lavoro somministrato, in quanto le Agenzie per il lavoro non assumono per esigenze temporanee o impreviste proprie ma proprio per far fronte alle esigenze di flessibilità delle imprese clienti.
Oltre tutto si tratta di normative comunitarie sulle quali è difficile intervenire unilateralmente.
Anche su questo punto dunque sarebbero auspicabili chiarimenti da parte del Ministero del lavoro prima che l'applicazione delle norme porti inevitabilmente a interpretazioni difformi da parte dei vari giudici di merito e richiedano approfondimenti anche da parte della Cassazione, con conseguenti complicazioni burocratiche e inutile dispendio economico sia a carico dei privati che della pubblica amministrazione.