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FONDAZIONI BANCARIE: DECRETO PER IL CREDITO D'IMPOSTA IN GU

1 minuto, Redazione , 18/07/2018

Fondazioni bancarie: decreto per il credito d'imposta in GU

Credito d'imposta per le fondazioni di origine bancaria: pubblicato il decreto con le modalità dell'agevolazione

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Stabilite, con il decreto 4 maggio 2018 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 163 del 16 luglio e qui allegato, le modalità applicative del contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta alle FOB (Fondazioni di Origine Bancaria), che sostengono il volontariato attraverso erogazioni annuali . In particolare, il decreto, attuando quanto previsto nel codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017) individua le modalita' applicative del contributo.

In generale, possono fruire del credito d'imposta nella misura massima del 100% le fondazioni di origine bancaria che effettuano entro il 31 ottobre di ciascun anno, nell'ambito della propria attivita' istituzionale dall'anno 2018, i versamenti al FUN (Fondo unico nazionale) che a sua volta finanzia i Centri di servizio per il volontariato (Csv)

Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso e' stato riconosciuto, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore all'ammontare comunicato il relativo modello F24 e' scartato. Lo scarto e' comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. 

Il credito e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale e' riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta e' cedibile dalle fondazioni finanziatrici, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e a condizione che sia intervenuta la comunicazione della percentuale di credito d'imposta riconosciuto da parte dell'Agenzia delle entrate ed e' utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente.

Dell'avvenuta cessione e' data comunicazione all'ONC per la successiva notifica della variazione del beneficiario all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa.

Allegato

Credito d'imposta fondazioni bancarie decreto 4.5.2018

Tag: BANCHE E IMPRESE BANCHE E IMPRESE TERZO SETTORE E NON PROFIT TERZO SETTORE E NON PROFIT

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