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REVOCA INCENTIVI DECRETO DIGNITÀ: QUANDO SI APPLICA

2 minuti, Redazione , 18/07/2018

Revoca incentivi Decreto dignità: quando si applica

Cosa prevede la norma sulla restituzione degli aiuti di stato del Decreto dignità, in caso di riduzione del personale. Molti i dubbi applicativi da chiarire

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La revoca degli incentivi contenuta nell’articolo 6 del decreto legge “dignità” (87/2018)   non vale per i licenziamenti economici. L' applicazione  non è ancora  ben delineata   e rimanda a specificazioni da parte degli enti erogatori ,  ma  questo è uno dei pochi punti chiari e certi del decreto.

Vediamo meglio cosa prevede  la normativa   appena entrata in vigore, e quali sono gli aspetti da approfondire, secondo l'analisi degli esperti del Sole.

ART. 6 DECRETO DIGNITA': "Tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti"  stabilisce la revoca degli aiuti fruiti dalle aziende.

  • Il provvedimento riguarda alle imprese italiane o estere che operano sul territorio nazionale, a prescindere dalla loro dimensione, quindi anche le PMI.  Dall'utilizzo del termine "imprese " sembrano esclusi gli enti non commerciali.
  • Si applica in caso di fruizione di benefici e investimenti agevolati che vengono avviati successivamente all’entrata in vigore del Decreto dignità, cioè dopo il 14 luglio 2018.
  • Nei cinque anni successivi, se  l'occupazione nell'azienda si riduce di piu del 10 %  c'è una decadenza dal diritto all'aiuto, proporzionale  alla riduzione dell'occupazione, che arriva alla revoca totale dell'incentivo se la riduzione di personale raggiunge il 50%. 
  • I licenziamenti di cui tenere conto  non sono quelli per motivi economici. Quindi  le uniche riduzioni rilevanti sarebbero quelle per motivi disciplinari.

LA RESTITUZIONE  DEL BENEFICIO 

Il beneficio da restituire consiste nel capitale ricevuto,  cui vanno aggiunti gli interessi calcolati come  tasso di interesse  ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell’aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali.
Gli importi avranno la precedenza su  ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa ad eccezione di  spese di giustizia ,crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, cooperative e imprese artigiane  (art.2751-bis c.c.)  e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

I DUBBI

Gli incentivi sono definiti «misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale ma non è chiaro se ci si riferisce solo a 
quelli di origine comunitaria  o anche quelli erogati da  Stato, Regioni ed Enti locali. Inoltre a
ndrebbe chiarito se in questa definizione rientrino le integrazioni salariali (CIGO, CIGS).

Altro dubbio  è come definire il  quinquennio entro il quale si applica l'obbligo di restituzione nel caso di incentivi legati all’occupazione che vengono fruiti mensilmente (vedi il caso dell'esonero contributivo  biennale per i giovani della legge di stabilità 2018)

Anche sulle modalità di applicazione potrebbe emergere un problema: la norma non  rinvia a un decreto attuativo e  la relazione illustrativa  affida il compito a ciascun ente concedente l'aiuto.  Questa modalità  rischia di generare  difformità di applicazione  con possibile conseguente  contenzioso che crea costi aggiuntivi e mina la credibilità dello stato nei mercati esteri.

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