L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 10 dell’11 luglio 2018, con la quale chiarisce come nell’ambito di un appalto non genuino, debba essere calcolata la contribuzione e la retribuzione dovuta e quali siano le modalità da seguire per il recupero nei confronti degli operatori economici interessati, tenendo conto anche dell’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia.
In ambito previdenziale, ricorda l'ispettorato, vale il principio secondo cui “l’unico rapporto di lavoro rilevante verso l’ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo”(Cass.sent.n.20/2016,n. 463/2012).Neconsegue, anche sulla base dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi nella vigenza della L.n. 1369/1960 , che gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, una volta accertato che la prestazione lavorativa è resa in favore dell’utilizzatore– che si configura, pertanto quale datore di lavoro di fatto – gravano per l’intero su quest’ultimo.
Il personale ispettivo , quindi, procederà alla determinazione dell’imponibile contribut vo dovuto per il periodo di esecuzione dell’appalto avendo riguardo al CCNL applicabile al committente ai sensi dell’art. 1, comma 1, D . L n. 338/1989 e al conseguente recupero nei confronti dello stesso , fatta salva l’incidenza dei pagamenti effettuati dallo pseudo appaltatore . Tale impostazione , che prevede un coinvolgimento dello pseudo appaltatore nell’adempimento degli obblighi contributivi ed è in linea con il dettato costituzionale.